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Discussione: Elicotteristi e Componente Aerea nei Vigili del Fuoco

  1. #271
    Capitano L'avatar di Matty91
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    E' stata aperta la selezione per 15 specialisti di Elicottero riservata ai Vigili Permanenti.
    I requisiti sono:
    - eta' inferiore ai 30 anni (elevata a 35 per chi in possesso di brevetto privato di elicotterista);
    - anzianità di servizio superiore ad un anno;
    - possesso di diploma di scuola superiore;
    - libretto sanitario in regola.

    Sono motivo di esclusione:
    - l'esser in possesso di altre specializzazioni (nautico, sommozzatore e TLC) o aspirante ammesso al corso per queste specializzazioni;
    - dimissioni da precedenti corsi da specialista elicotterista.


    La selezione è stata aperta il 17, ed il termine per presentare le domande è di 30 gg.
    Nella comunicazione del dipartimento è presente la domanda da compilare i posti e le sedi vacanti, ecc ecc. Per maggiori info consultate gli OdG del proprio comando.

    "Impossibile è solo una parola pronunciata da piccoli uomini, che trovano piu' facile vivere nel modo che gli è stato dato, piuttosto che cercare di cambiarlo. Impossibile non è un dato di fatto.E' un' opnione. Impossibile non è una regola. E' una SFIDA. Impossibile non è uguale per tutti...Impossibile non è per sempre... Impossible is nothing."

    Regolamento Militari Forum

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  2. #272
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    Che strani requisiti......

  3. #273

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    Credo interessante, riportare quanto scrive l'antitrust (e riportato dal sito Avionews), a proposito del servizio di soccorso con elicotteri di Genova :

    http://www.avionews.it/index.php?cor...ante=index.php

    Il bollettino Antitrust n 40/2013 del 14 ottobre 2013 riporta che: "Roma, 26 settembre 2013

    Presidente del Senato della Repubblica
    Presidente della Camera dei deputati
    Presidente del Consiglio dei ministri
    Ministro dell’Interno
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

    L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge n. 287/90, intende formulare alcune osservazioni in relazione alle previsioni contenute nell’articolo 8, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204), che ha introdotto i commi 6 bis e 6 ter all’articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante 'Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229'.

    L’articolo 8, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 prevede che all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, siano inseriti i seguenti: '6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell'Interno e le Regioni e le Province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle Regioni e delle Province autonome.
    6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione'.

    A tal riguardo, l’Autorità intende rappresentare quanto segue.

    Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è stato istituito dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570.
    Ai sensi dell'art. 1 del testo normativo in questione tale Corpo “è istituito e posto alla diretta dipendenza a del ministro dell'Interno […]' ed 'E' chiamato a tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea”, oltre che a contribuire alla 'Preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale'.

    Con la legge 29 luglio 2003, a 229, recante “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplicazione 2001”, il Governo è stato successivamente delegato ad adottare (art. 11) uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto dei seguenti principi:

    a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
    i) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
    ii) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
    iii) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
    b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;
    c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
    In attuazione della suddetta legge delega, il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ha quindi dettato le specifiche norme in materia di “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, contestualmente abrogando la legge istitutiva del Corpo nazionale.

    L'articolo 1 del dlgs. cit. descrive il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quale struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel ministero dell'Interno -Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo della quale il ministero dell'Interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti.

    Il Capo IV del medesimo decreto legislativo ha per specifico oggetto l'attività di “Soccorso pubblico” di competenza del Corpo dei Vigili del fuoco, disponendo, in proposito (articolo 24), che 'Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratteristi dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore'.

    Il secondo comma della norma in esame specifica, inoltre, che gli interventi tecnici di soccorso pubblico affidati al Corpo nazionale sono rappresentati:
    a) dall'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
    b) dall’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

    Il successivo art. 25 dispone, relativamente a tali funzioni, che 'I servizi di soccorso pubblico resi dal corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia'.

    Il citato decreto legislativo ha previsto altresì che in caso di eventi di protezione civile il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco operi quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, assicurando, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

    Infine, il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2012, n. 100, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” ha apportato (articolo 1, comma 2) una modifica alla legge quadro in materia di incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), trasferendo la flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell'Interno.

    Dalle disposizioni normative sopra sinteticamente richiamate emerge che, nello svolgimento delle proprie funzioni e servizi “istituzionali”, specificamente descritti dalle relative previsioni di legge, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha un obbligo legale di intervento in merito ad eventi di carattere strettamente urgente, per il quale i relativi beneficiari non sono tenuti a sopportare alcun onere finanziario.

    La norma introdotta dall’articolo 8, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, in aggiunta all’attività strettamente istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, stabilisce che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco possa svolgere interventi di soccorso pubblico, anche di carattere sanitario, tramite accordi con le Regioni e le Province autonome attraverso la propria componente aerea, che viene espressamente equiparata, a tal fine, agli aeromobili di Stato. In tali ipotesi, i relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

    In sostanza, tale previsione normativa consente l’affidamento diretto al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di un servizio attualmente contendibile nell’ambito del libero mercato -l’elisoccorso sanitario e di eliambulanza– previo apposito accordo con le Regioni e le Province autonome interessate. Il fatto che in tali frangenti l’onere finanziario sia posto a carico degli enti beneficiari (Regioni e Province autonome) concorre ad indicare che il contesto in cui è in tali ipotesi chiamato ad operare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non è quello strettamente istituzionale, limitato, come visto in precedenza, a specifici e ben individuati eventi.

    La novella legislativa consente peraltro al Corpo dei Vigili del Fuoco di esercitare l’attività di elisoccorso beneficiando, a differenza di tutti gli altri operatori del settore, del differente e più favorevole regime previsto ad altri fini per gli aeromobili di stato.

    Al riguardo, l’Autorità rileva che, proprio con riferimento al servizio di elisoccorso il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che gli aeromobili dei Vigili del fuoco non possono beneficiare delle deroghe previste per gli aeromobili di stato, non rientrando l’elisoccorso sanitario tra i compiti istituzionali dei Vigili del fuoco ed essendo tale servizio assoggettato alle regole del libero mercato (Cons. Stato, V, n. 4539/2010).

    Le previsioni introdotte con l’articolo 8, comma 6, del dl 31 agosto 2013 n. 101 contrastano con tale principio e consentono, invece, ad un soggetto pubblico di sottrarsi alle regole del mercato e soprattutto di non adeguarsi alle norme tecniche previste a livello internazionale (Jar-Ops 3 - Joint Aviation Requirements per le operazioni di trasporto commerciale con elicotteri, richiamate in Italia dal DM 38/T del 30 marzo 1998 e, a livello interno, anche dalla circolare Enac OPV 18- A) e nazionale (regolamento Enac Hems).

    Sotto tale profilo, la norma introdotta con il decreto legge in esame mina i principi della concorrenza, introducendo in un settore regolato dal libero mercato un ingiustificato trattamento più favorevole per un operatore pubblico.

    Tale regime di favore, che già di per sé non sarebbe giustificato, è ulteriormente aggravato dal fatto che la norma de qua consente l’affidamento del servizio al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco senza esperire alcuna procedura concorsuale e, pertanto, in assenza di alcun confronto concorrenziale, in evidente controtendenza con le iniziative di liberalizzazione che caratterizzano le politiche economiche nazionali e comunitarie degli ultimi anni.

    In proposito, si rileva, infatti, che l’affidamento diretto del servizio di elisoccorso sanitario ai Vigili del Fuoco senza gara si pone in contrasto con i principi comunitari ed, in particolare, con la nozione comunitaria di operatore economico, che è ormai estesa a tutti i soggetti economici che operano sul mercato, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato (da ultimo, Corte giust., 9 giugno 2009, C-480/06 e 23 dicembre 2009, C-305/08, relativa alle Università e 19 dicembre 2012, C-159/11).

    Al riguardo, la Corte di giustizia ha aggiunto che un'interpretazione restrittiva della nozione di 'Operatore economico' avrebbe come conseguenza che i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono in base a un preminente scopo di lucro non sarebbero considerati come 'Appalti pubblici', potrebbero essere aggiudicati in modo informale e, in tal modo, sarebbero sottratti alla norme comunitarie in materia di parità di trattamento e di trasparenza, in contrasto con la finalità delle medesime norme.

    Pertanto, l'accordo di cooperazione tra soggetti pubblici può comportare il rischio dell'elusione della normativa comunitaria sugli appalti ed è ammissibile solo a determinate condizioni: l'attuazione della cooperazione deve essere retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico; deve essere salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati, in modo tale che nessuna impresa privata sia posta in situazione privilegiata rispetto agli altri concorrenti; la collaborazione tra amministrazioni non deve essere una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme in materia di appalti pubblici; gli unici movimenti finanziari ammessi tra gli enti pubblici cooperanti sono quelli corrispondenti al rimborso delle spese effettivamente sostenute, e non al pagamento di un corrispettivo per lo svolgimento del servizio; tutte le strutture pubbliche coinvolte devono svolgere un ruolo attivo, anche se non necessariamente nella stessa misura. Quindi, in tali specifici contesti, deve sussistere un'effettiva condivisione di compiti e di responsabilità fra soggetti pubblici, ben diversa dalla situazione che sussisterebbe in presenza di un vero e proprio contratto a titolo oneroso, in cui esclusivamente una delle due parti svolge la prestazione pattuita, mentre l'altra assume il mero impegno della remunerazione (Corte Giust., sentenza 9 giugno 2009, causa C- 480/06).

    La Corte di giustizia ha inoltre precisato che un contratto non può esulare dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio convenuto e che sono ammissibili in deroga al regime concorsuale solo gli accordi che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi (Corte Giust., 19 dicembre 2012, C-159/11).

    Nella fattispecie relativa alla modifica normativa in esame, occorre quindi verificare se possa sussistere una funzione di servizio pubblico comune tra Regioni e Province autonome, alle quali compete ope legis la gestione del servizio sanitario anche tramite elicotteri ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, da valutare attraverso un’analisi dei compiti istituzionali dei due soggetti pubblici interessati.

    Tale analisi, alla luce delle precedenti considerazioni, conduce ad escludere che il servizio di elisoccorso sanitario rientri fra i compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco, come già chiarito dal Consiglio di Stato nel richiamato precedente e sia, invece, svolto in regime di libera concorrenza.

    Di conseguenza, l’Autorità segnala l’esigenza di eliminare la modifica legislativa in esame o, quantomeno, di ricondurla ai summenzionati principi, limitando l’ambito di applicazione della disposizione a quelli che sono i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e quindi prevedendo che gli interventi di soccorso pubblico integrato avvengano, anche tramite accordo con gli Enti interessati, ma in assenza di alcun onere economico per i soggetti beneficiari, all’esclusivo fine di salvaguardare l’incolumità delle persone in contesti di pubblica calamità richiedenti l’intervento coordinato della protezione civile.

    In questo modo, lo svolgimento delle attività in questione sarebbe riferito alle istituzionali competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in presenza di calamità naturali e di grandi emergenze, senza estendersi all’ordinaria attività di elisoccorso sanitario -che si ribadisce è regolata da un regime di libera concorrenza- esclusivamente in tale contesto potendo legittimamente riconoscersi ai Vigili del fuoco il più favorevole regime previsto per gli aeromobili di stato.

    Nell’ipotesi in cui, al contrario, si ritenesse di dover confermare la facoltà per le Regioni e le Province autonome di utilizzare ai fini dell’elisoccorso i mezzi aerei del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con le modalità previste dalla norma in esame, risulterebbe indispensabile, sotto il profilo concorrenziale, prevedere l’introduzione di una procedura concorsuale aperta al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed a tutti gli altri operatori economici presenti sul mercato interessato, nel rispetto dei requisiti tecnici stabiliti per tali soggetti dalle relative norme tecniche riconosciute a livello internazionale.

    L’Autorità auspica che in sede di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni in esame possano essere modificate coerentemente con le considerazioni qui espresse.

    Il presidente
    Giovanni Pitruzzella
    Ultima modifica di canavair; 30-10-13 alle 13: 18

  4. #274
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  5. #275

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    Ragazziiiiii. Si sa qlcs di un'eventuale concorso per piloti?

  6. #276
    Moderatore L'avatar di sasygrisù
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    Citazione Originariamente Scritto da tardelli Visualizza Messaggio
    Ragazziiiiii. Si sa qlcs di un'eventuale concorso per piloti?
    Evitiamo di scrivere in stile SMS
    Grazie!!!!!


    No, ancora nulla. Comunque visto che l'ultimo era per specialisti presumo che prossimamente dovrebbe uscirne uno pure per piloti.
    Ultima modifica di sasygrisù; 16-12-14 alle 11: 01

    Prius undis flamma antequam flectar
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  7. #277

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    Ciao a tutti,
    ad ottobre è uscito il nuovo bando per la selezione di 6 piloti nel CNVVF. Ho fatto domanda e sono stato convocato a Roma per lunedì 17 per le prove psico-attitudinali!
    Per chi ha già fatto questo percorso sa in cosa consistono queste prove? La notifica di convocazione parla di test scritti presso le SCA, altri test presso l'Aeronautica a Guidonia e poi il colloquio all'ISA, credo con lo psicologo.
    Se c'è qualcuno che sa qualcosa in più gliene sarei molto grato se riesce a darmi qualche info in più! :-)

  8. #278
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    Citazione Originariamente Scritto da sasygrisù Visualizza Messaggio
    – venerdì, 17 dicembre 2010

    Il 22 luglio u.s. è stato presentato alle OO.SS. il progetto di riorganizzazione operativa di tutti i servizi di soccorso speciale dipendenti dalla Direzione Centrale per l’Emergenza.
    Dovendosi dar corso ai conseguenti provvedimenti, si è ritenuto di dover intervenire da subito su taluni aspetti riguardanti la componente aerea del Corpo nel quadro degli intendimenti a suo tempo delineati.

    Unificazione delle linee di volo
    Il Dirigente dell’Area Soccorso Aereo provvederà progressivamente ad un nuovo rischieramento degli aeromobili (secondo l’allegato prospetto) al fine di unificare le linee di volo nei vari reparti con gli evidenti vantaggi di ordine gestionale.
    Ove necessario, si provvederà ad abilitare piloti e specialisti ad operare sugli aeromobili di nuova assegnazione (AB 109 in particolare).
    Adeguamento della struttura tecnica aeronautica dell’Area “Soccorso Aereo” agli standard normativi italiani ed europei.
    A questo scopo, si intende procedere: al rinnovo della vigente convenzione con l’ENAC riguardante la consulenza, in ambito operativo e tecnico, per il sicuro impiego degli aeromobili VF nello svolgimento delle attività d’istituto nonché di quelle ad esse correlate; ad aggiornare il manuale operativo ed il manuale tecnico relativi agli aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante.
    Con il previsto adeguamento della propria struttura aeronautica, il Corpo sarà in grado di superare le osservazioni mosse dagli organi della giurisdizione amministrativa in ordine ai servizi di elisoccorso espletati in convenzione con alcune regioni (ad oggi, Liguria e Sardegna; prossimamente con la Lombardia).
    CUT
    L'entrata in vigore, lo scorso mese di ottobre 2014, di alcuni nuovi regolamenti europei (in particolare Reg. 216/2008 e 965/2012), modifica il quadro normativo nazionale, in particolare relativamente alle operazioni di volo medico di emergenza con elicotteri (HEMS).
    Nello stabilire i requisiti essenziali del servizio reso al cittadino comunitario, il Legislatore ha stabilito che, per quel tipo di operazioni, l'operatore, sia esso pubblico o privato, deve essere in possesso di un COA (Certificato di Operatore Aereo). In tal senso l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ha recentemente scritto al Dipartimento VVF, richiamandolo a conformarsi ai requisiti comunitari.

    PDF: 150126 ENAC-Dip.VVF.pdf

  9. #279
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    Cio coisa comporterà? Una retromarcia nel servizio in liguria, ad esempio? Cio è un bene o un male?

  10. #280
    Moderatore L'avatar di sasygrisù
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    Citazione Originariamente Scritto da mib Visualizza Messaggio
    Cio coisa comporterà? Una retromarcia nel servizio in liguria, ad esempio? Cio è un bene o un male?

    Cosa comporterà non lo so è non mi interessa nemmeno saperlo a dire il vero; Diciamo che sotto un certo aspetto, a mio modo di vedere la cosa, è un bene perchè il nucleo elicotteri dei VVF dovrebbe far altro, non elisoccorso sanitario!!!! Per quello appunto ci sono ditte private con convenzioni da fior fiori di quattrini con le regioni e le ASL.
    Di contro invece che togliendo anche questo servizio, laddove viene espletato, verranno a mancare interventi degli elicotteri VVF che già volano poco per questioni economiche, poi gli vai a levare pure una fetta di interventi rischiando di far diventare i vari nuclei dei rami secchi da tagliare.
    Per quel che mi riguarda gli elicotteri VVF dovrebbero fare solo servizio per l'AIB e di supporto alle squadre di terra (recuperi, trasporto personale, monitoraggio zone alluvionate/terremotate).

    Prius undis flamma antequam flectar
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