ragazzi un altra domanda un finanziere può essere socio di coperativa in quanto non ha partita iva direttamente lui ?
ragazzi un altra domanda un finanziere può essere socio di coperativa in quanto non ha partita iva direttamente lui ?
Esiste una circolare del Corpo, ovvero la 200000/2005 "Disposizioni in materia di esercizio di attività private extraprofessionali da parte del personale del Corpo della Guardia di Finanza in servizio e di concessione delle relative autorizzazioni". Specifica abbastanza dettagliatamente le attività vietate, quelle previa autorizzazione, quelle previa comunicazione, ecc.
Cito le parti più importanti.
[...]2.1. Divieti:
a. esercitare qualsiasi tipo di attività commerciale o industriale, tra le quali rientrano anche le attività di artigiano, coltivatore diretto ed imprenditore agricolo (laddove, invece, può essere autorizzata la partecipazione in società agricole a conduzione familiare, a condizione che l’impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l’anno);
b. esercitare ogni altra professione;
c. assumere, a qualsiasi titolo, impieghi alle dipendenze di privati;
d. accettare cariche di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile retribuita o non, in società, di persone o di capitali, costituite con fini di lucro;
e. attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri.
A titolo orientativo, rientrano in quest’ultima categoria (residuale), le prestazioni:
- svolte con carattere di continuità ed assiduità - in maniera tale da comportare un eccessivo dispendio di energie psicofisiche - tali da pregiudicare la capacità lavorativa del militare, la sua disponibilità incondizionata ed il suo rendimento in servizio;
- non compatibili con l’attività istituzionale del Corpo, ossia che riguardino aspetti che, anche solo potenzialmente, possano essere oggetto dei normali controlli da parte della Guardia di Finanza, in guisa da interferire o, anche solo indirettamente, contrastare con gli interessi dell’Amministrazione;
- in ogni caso, non adeguate alla dignità del grado ed ai doveri d’ufficio, sì da compromettere il decoro ed il prestigio dell’Istituzione dinanzi alla cittadinanza.
2.2. Casi particolari
Oltre ai divieti espressamente riportati nelle singole leggi di stato, di cui si è già detto, all’appartenente al Corpo in servizio è fatto anche divieto di:
a. essere titolare di partita I.V.A.
b. assumere l’ufficio di giudice popolare nonché svolgere le funzioni di giudice di pace
c. assumere l’incarico di magistrato onorario
d. svolgere la funzione di difensore civico.
e. iscriversi agli albi tenuti dai consigli degli ordini professionali
f. iscriversi agli albi dei C.T.U [...]
[...]4. Attività che necessitano di autorizzazione preventiva
[...]Al riguardo, giova altresì rammentare che l’art. 12 del Codice deontologico prevede che gli appartenenti al Corpo, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalle disposizioni vigenti, non debbano impegnarsi in attività, ancorché esercitate a titolo gratuito, che:
a. contrastino con il corretto svolgimento dei compiti di servizio;
b. per le modalità di svolgimento od anche per il tempo che richiedono, siano comunque tali da assorbire le energie fisiche ed intellettuali, condizionandone la piena disponibilità.[...]
[...]4.3. Casi particolari
Ad ulteriore specificazione di quanto già detto nel paragrafo che precede, a mero titolo esemplificativo, si possono far rientrare, tra le attività che necessitano di previa comunicazione, anche talune forme di impiego del tempo libero per fini culturali o ricreativi, come ad esempio, la pratica di discipline sportive e l’esercizio di funzioni tecniche (allenatore, arbitro, cronometrista etc.) ad esse connesse, ovvero altre attività rientranti nelle libere espressioni artistiche, musicali o intellettuali nonché altre forme di manifestazione del pensiero.
Ovviamente, ciò vale limitatamente a quelle attività che, pur non assumendo connotazioni di “professionalità” (il che le farebbe ricadere tra quelle vietate ex lege), comportano comunque il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
- corresponsione di un compenso, anche sotto forma di mero “rimborso spese” documentate;
- rilevanza dell’evento, con interessamento degli organi di stampa e/o televisivi, sia nazionali che locali;
- collegamento, anche solo indiretto, con l’appartenenza al Corpo del militare.
5. Attività intellettuali
5.1. Definizione
Attengono all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero le attività di carattere intellettuale che vedono impegnati i militari della Guardia di Finanza, sia liberi dal servizio che nell’espletamento dei compiti di istituto, quali, tra le altre:
a. esercizio di attività pubblicistica, ossia tutte quelle prestazioni di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie et similia. A tal proposito, sono da considerarsi vietate le rubriche fisse su organi di stampa, televisivi e/o su altri mass media, in quanto prestazioni svolte con carattere di continuità ed assiduità, tali da comportare un eccessivo dispendio di energie psicofisiche, con pregiudizio della capacità lavorativa del militare, della sua disponibilità incondizionata e del suo rendimento in servizio;
b. partecipazione a conferenze, convegni di studio, seminari, comitati scientifici et similia;
c. prestazioni di docenza.
La distinzione tra queste ultime due fattispecie non è, tuttavia, sempre agevole, e non può comunque desumersi esclusivamente dalla definizione che l’Ente organizzatore attribuisce alla
specifica organizzazione (corso, convegno, seminario, conferenza, etc.). La distinzione è peraltro essenziale, in quanto - come visto - lo svolgimento di attività di docenza retribuite richiede l’autorizzazione, mentre la partecipazione a convegni e seminari, anche se retribuita, è soggetta al solo obbligo di preventiva comunicazione. [...]
5.3. Disposizioni comuni alle attività intellettuali
[...]Nel caso in cui l’intervento verta su un argomento di servizio o di carattere militare sul quale non siano ancora state formulate indicazioni operative ovvero quando sussistano perplessità interpretative sulle disposizioni già emanate, i militari designati devono interessare, per iscritto, la competente articolazione del Comando Generale, al fine di acquisire elementi in ordine alle linee direttive emanate dal Corpo, con riferimento all’oggetto della discussione.
In ogni caso, lo stile espositivo deve essere improntato ad essenzialità, chiarezza e precisione, privo di accenti gratuitamente polemici o di critiche non supportate da valide motivazioni
tecnico-giuridiche.
I testi, infine, maggiormente significativi o contenenti spunti di elevato interesse professionale, devono essere trasmessi, entro 15 giorni dall’intervento, all’articolazione del Comando Generale competente ratione materiae e alla Scuola di Polizia Tributaria, che valuteranno l’opportunità di un loro utilizzo per finalità istituzionali.
Questi sono i punti più salienti. La normativa di fatto parla quasi esclusivamente dei divieti, lasciando uno spiraglio per quanto riguarda le attività intellettuali, sempre però previa autorizzazione. Logicamente un appuntato non chiederà mai l'autorizzazione (o forse ancora per poco) a poter tenere una conferenza sulle imposte dirette e indirette o sull'immigrazione clandestina piuttosto che sui marchi contraffatti, lo farà l'ufficiale specializzato (quotato) nel settore che ben volentieri sarà ascoltato e ha un cerco eco a livello sociale. Per quanto riguarda le altre attività ricreative, sport ecc (che comunque necessitano di previa comunicazione) possono essere esercitate percependo il mero rimborso spese documentato.
Ultima modifica di Custer; 27-11-10 alle 17: 47
Scusate, leggendo la discussione non ho capito una cosa: un medico ufficiale non può lavorare anche in un ospedale pubblico o in uno studio privato e riceve compensi?
Nella rete, attraverso un qualsiasi motore di ricerca, puoi reperire facilmente (non è un segreto, non è un documento classificato e non sono stato io a divulgarlo) il testo della circolare nr. 200000/109/4 del 20 giugno 2005 del Comando Generale del Corpo riguardante "Disposizioni in materia di esercizio di attività private extraprofessionali da parte del personale del Corpo della Guardia di finanza in servizio e di concessione delle relative autorizzazioni" .
Non sono parole mie, le ho copiate dal post 44.
Intanto ti consiglio di leggerla per bene,poi se magari c'è ancora qualche perplessità ne parliamo tranquillamente insieme
Scusate mi potete fornire il link di tale documento? Perché quello che ho trovato e letto io è della direzione generale per il personale militare.
C'è un estratto importante postato in questa discussione. Al documento non puoi avere accesso purtroppo.
Rispondo alla domanda e contemporaneamente aggiorno il post.
Si, tutti gli ufficiali medici-psicologi-veterinari (inclusi GdF) possono esercitare l'attività professionale al di fuori del contesto dell'Amministrazione di appartenenza, nonché possono essere titolari di partita IVA.
Esiste una legge promulgata intorno agli anni '60 dove è specificato che data la loro particolare specificità, rientrano nel discorso dell' aggiornamento professionale e che quindi possono esercitare anche altrove l'attività medica.
Ultima modifica di Custer; 04-12-10 alle 16: 24
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