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Discussione: Come si sta in un carcere da poliziotto??

  1. #11
    Sergente L'avatar di Verlaine
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    Citazione Originariamente Scritto da A_N_T_O_N_Y Visualizza Messaggio
    E' il servizio di sentinella e vigilanza armata (anche con PM12) della cinta muraria che circonda gli istituti penitenziari e rappresenta un servizio molto importante di prevenzione di evasioni e di sicurezza dell'istituto penitenziario.
    grazie per il chiarimento del termine tecnico
    Un giorno senza rischio e giorno non vissuto

  2. #12

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    Sonic ma a voi il corso a roma quando finisce

  3. #13

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    ci sono molti che il vostro lo ritengono il corpo di polizia più disprezzante poichè hai contatti diretti con i detenuti, addirittura c' è chi dice che in tale corpo ti sentiresti un po carcerato anche tu è vero??

  4. #14

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    Beh....prova a chiederti innanzitutto se sia più "disprezzante" (per usare il tuo temine) stare con i detenuti che sono persone che hanno commesso un reato, sono stati condannati ed hanno in corso un programma di trattamento individualizzato finalizzato alla loro RISOCIALIZZAZIONE E RIEDUCAZIONE al quale partecipano attivamente, oppure è più "disprezzante" l'atteggiamento di chi ritiene che i detenuti sono feccia e basta e non esseri umani tanto da ritenere "disprezzante" stare a contatto con loro??
    Con questo non voglio dire che il carcere sia un ambiente facile, anzi tutto il contrario, si tratta di un ambiente molto particolare con delle peculiarità che nel contesto sociale esterno non esistono ma sta proprio in questo la soddisfazione di svolgere bene il proprio lavoro in un contesto difficile sapendo che la propria opera è utile su molteplici fronti nella società.
    Infatti bisogna dire grazie alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria se viene assicurata la sicurezza e la vigilanza degli istiuti di pena e di quei soggetti che stanno scontando una pena detentiva e che ancora non sono risocializzati e rieducati affinchè gli stessi non possano nuocere nuovamente alla società fino a quanto non sono pronti a rientrarci.
    Bisogna ancora dire grazie alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria se il carcere è e resta un luogo di rieducazione e risocializzazione piuttosto che diventare la centrale di comando di attività criminali che si svolgono all'esterno ma che fanno capo a soggetti detenuti.
    Ed è sempre alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria che bisogna dire grazie se i cittadini civili possono dormire sonni tranquilli perchè i baschi azzurri vegliano affinchè criminali pericolosissimi una volta condannati non possano tornare liberi e agire indisturbati.
    Così come sono sempre le stesse persone a far sì che la privazione della libertà personale a seguito della commissione di un reato non si trasformi in una violazione dei più elementari diritti umani in quanto rappresentano lo stato e vigilano sul rispetto di tutte le leggi che valgono in egual modo all'interno del carcere così come nella società libera.
    Per questo e per tanto altro ancora bisogna dire veramente GRAZIE ai baschi azzurri che non solo fanno tutto ciò....ma lo fanno in SILENZIO senza le luci della ribalta, fra mille difficoltà ma con la fierezza, la dedizione, l'abnegazione e lo spirito di sacrificio che contraddistingue tutti i servitori dello stato in divisa.

    Se tutto ciò ti sembra l'immagine di un corpo "disprezzante"......pensala pure come ti pare
    Il Poliziotto Penitenziario è l'ultimo baluardo dello Stato Italiano in una terra di confine fra la legalità e l'illegalità che è l'istituto penitenziario


    Stai cercando un vecchio commilitone?

  5. #15

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    Beh!! sicuramente credo che una cosa sia catturare i delinquenti per strada ed un' altra sia controllarli negli istituti di pena cmq. tale termine era solo usato da alcuni individui secondo come consideravano questo corpo ... comunque lunga vita a tutti i poliziotti quelli fuori e dentro le carceri!!!

  6. #16

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    Beh....ognuno ha le sue specificità altrimenti tutti gli appartenenti alle FF.OO. sarebbero sceriffi piuttosto che operatori della sicurezza pubblica.
    La sicurezza pubbblica per essere efficace deve essere la somma di varie professionalità che lavorano in settori diversi e quello penitenziario è un settore cardine.
    Ad ogni modo giusto per precisare....nessuno vieta ad un poliziotto penitenziario di catturare "i delinquenti per strada" in quanto le qualifiche di polizia giudiziaria sono le stesse delle altre forze dell'ordine
    Il Poliziotto Penitenziario è l'ultimo baluardo dello Stato Italiano in una terra di confine fra la legalità e l'illegalità che è l'istituto penitenziario


    Stai cercando un vecchio commilitone?

  7. #17

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    Chiedo scusa per un' altra domanda, volevo sapere come ci si ente per un agente di PP lavorare in un carcere duro ovvero dove vengono rinchiusi i detenuti dei reati di 41 e 14 bis (Mafiosi, terroristi, eversori) e quali sono le caratteristiche che differenziano tali impieghi dagli istituti di pena comuni (mansioni, rapporti con i detenuti, regolamenti, ecc) non so se nella sessione c' è qualcuno che ha lavorato o lavora in tali istituti cmq. aspetto risposte da qualcuno che ne sappia qualcosa!!

  8. #18

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    Allora innanzitutto distinguiamo il regime di 41 bis dalla sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis dell'ordinamento penitenziario, in quanto la sorveglianza particolare è attuata nelle sezioni ordinarie e rappresenta un regime ordinario solo che con l'aggiunta di alcune misure restrittive. Il 41 bis comma 2, invece, rubricato come "situazioni di emergenza" rappresenta la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario oltre ad una serie specifica di restrizioni per coloro che vi sono sottoposti e quindi necessita per essere attuato di sezioni particolari che esistono solo in alcuni istituti penitenziari.
    Le mansioni che un appartenente alla polizia penitenziaria svolge sono le medesime in una sezione ordinaria come in una sezione 41 bis è solo diverso il livello di sicurezza e le restrizioni poste all'interno della sezione ma non il lavoro del poliziotto penitenziario.
    A seguito dell'ultimo pacchetto sicurezza, se non erro nell'estate 2009, la gestione di tali sezioni è affidata a personale specializzato del corpo di polizia pentenziaria (il G.O.M) che svolge lo stesso lavoro dei colleghi delle sezioni ordinarie nelle sezioni 41 bis.
    Infine per quanto concerne le sezioni ordinarie dove sono ristretti detenuti in regime di sorveglianza particolare il personale che opera è lo stesso che opera nel resto dell'istituto in quanto tali detenuti sono ristretti nel circuito ordinario (senza entrare troppo nello specifico su su alta e bassa sorveglianza in quanto ciò comporterebbe un discorso molto più lungo).

    Basta dare una lettura al testo dell'articolo 41 bis e 14 bis della L.354/1975 per capire che le differenze sono sostanziali.

    Art.14-bis
    Regime di sorveglianza particolare.
    1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi,
    prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli
    imputati:
    a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
    b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
    c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
    2. Il regime di cui al precedente comma primo é disposto con provvedimento motivato della
    amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti
    previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
    3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare é disposto sentita anche l'autorità
    giudiziaria che procede.
    4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza
    particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data
    del provvedimento. Scaduto tale termine la amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via
    definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento
    provvisorio decade.
    5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in
    istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di
    altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di
    libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione
    penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.
    6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo é comunicato immediatamente al
    magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.


    Art.41-bis
    Situazioni di emergenza
    1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia
    ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole
    di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di
    ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine
    suddetto.
    2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
    dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei
    confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo
    4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con
    un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli
    istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine
    e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette
    esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.
    2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro
    della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero
    quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la
    Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di
    contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze.
    I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono
    prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che
    la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche
    o eversive sia venuta meno.
    2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato
    l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche
    d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal
    detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In
    caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del
    difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
    2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può
    comportare:
    a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla
    necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento,
    contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati
    appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
    b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da
    svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di
    oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali
    determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della
    sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo
    comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
    previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo
    comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto
    ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria
    competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei
    mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima
    di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si
    applicano ai colloqui con i difensori;
    c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
    d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
    e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento
    o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
    f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque
    persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al
    primo comma dell'articolo 10.
    2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata
    l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il
    provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del
    provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione
    sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il
    successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a
    decidere.
    2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies,
    decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura
    penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del
    contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la
    corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua
    comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il
    ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di
    cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia,
    ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della
    decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.
    Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente,
    per la parte accolta.
    Il Poliziotto Penitenziario è l'ultimo baluardo dello Stato Italiano in una terra di confine fra la legalità e l'illegalità che è l'istituto penitenziario


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  9. #19
    Sergente L'avatar di Pippos
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    Dall'esterno devo dire che apprezzo molto la polizia penitenziaria perchè svolge un ruolo molto particolare, certamente io non reputo facile stare a contatto con dei detenuti tutte le tue ore di lavoro tutti i giorni del mese, però magari chi lo fa è appassionato e non ci fa neanche più caso anche perchè tante persone che conosco sono molto contenti del loro lavoro e non vorrebbero mai essere impegnati in servizi tipo quelli della pds...
    Saluti

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