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Discussione: ma la Polizia Municipale, può mettere le manette ai polsi?

  1. #21
    Utenti Storici L'avatar di CISCONE
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    si ma si parlava di manette e nomina ad agente ausiliario di ps....la domanda era riferita al lavoro della PL non all'operato dei civili...
    Si sta come, d'autunno, sugli alberi, le foglie.

    Il Stai cercando un amico di Naja?

  2. #22

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    non dimentichiamo questo articolo che è molto importante e pochi sanno:

    Art. 383. CPP
    Facoltà di arresto da parte dei privati.

    1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

    2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

  3. #23
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    si ma qui si parlava di manette in dotazione alla PL e il loro utilizzo da parte degli agenti...lo sappiamo che ognuno puo farlo in certi casi...ma la PL ha le manette perchè le usa!!
    Si sta come, d'autunno, sugli alberi, le foglie.

    Il Stai cercando un amico di Naja?

  4. #24
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    Citazione Originariamente Scritto da mar1989 Visualizza Messaggio
    puoi benissimo arrestare anche tu, da civile come tutti
    lo so benissimo, però certo non puoi ammanettarlo come comune cittadino.

  5. #25
    Utenti Storici L'avatar di GIULIUS
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    Citazione Originariamente Scritto da mar1989 Visualizza Messaggio
    puoi benissimo arrestare anche tu, da civile come tutti
    In flagranza di reato e soltanto per il tempo necessario alla consegna del malvivente al posto di Polizia/caserma CC, più vicino, come ti ha fatto notare mattiaict87.

    Citazione Originariamente Scritto da vecchiaguardia Visualizza Messaggio
    però certo non puoi ammanettarlo come comune cittadino.
    Diventerebbe sequestro di persona.
    Ultima modifica di GIULIUS; 13-09-09 alle 19: 18
    Ex Moderatore Sezioni Carabinieri e Polizia di Stato.

  6. #26
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    Dal Codice di Procura Penale:

    Art. 383.
    Facoltà di arresto da parte dei privati.

    1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

    2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

    Art. 380.
    Arresto obbligatorio in flagranza.


    1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

    2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

    a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

    b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

    c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

    d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

    d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; (1)

    e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

    e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

    f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

    g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

    h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

    i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

    l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

    l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

    m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

    3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

  7. #27
    Maresciallo L'avatar di Agente PM
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    Citazione Originariamente Scritto da vecchiaguardia Visualizza Messaggio
    Infatti ragazzi, la disinformazione è tantissima da parte della gente e anche da parte di chi vi gestisce e vi amministra.
    Voi, come ben sappiamo tutti, siete ufficiali ed agenti di PG e agenti ausiliari di PS (per chi ha avuto la nomina del Prefetto), e quindi siete autorizzati all'uso e al porto delle manette e della pistola, 24 ore su 24 - quindi anche fuori servizio - con i soli limiti territoriali. Parecchi invece erroneamente credono che non potete intervenire o agire quando siete fuori dal servizio, con tutte le conseguenze che possono derivare da queste dicerie. Speriamo bene che la gente inizi ad informarsi su queste come su altre cose, non solo riguardanti voi ma tutti noi che lavoriamo per loro!
    in merito a ciò..in realtà c'è un dubbio che mi lascia perplesso.... ciò che ha solo limite territoriale è il decreto prefettizio di nomina di Agente di PS e pertanto vi è il porto dell'allarma 24 su 24 sul territorio di competenza.....
    inoltre anche la pqualifica di agente di polizia stradale teoricamente è h24 sul territorio di competenza....
    ma per la qualifica di PG l' art. 57 del CPP dice "le guardie dei comuni quando sono in servizio....." pertanto stando a questo c'è chi sostiene che la qualifica di polizia giudiziaria si attiva quando si ha timbrato il cartellino in entrata e si "disattiva" quando si timbra in uscita..........lo so che è assurdo ma da un'interpretazione letterale si potrebbe evincere ciò, in Piemonte al corso regionale sottolineano proprio tale aspetto.....
    voi cosa ne pensate????????
    Dove i più trovan difficoltà....
    lì, dirigo il mio agire

  8. #28
    mar1989
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    Citazione Originariamente Scritto da GIULIUS Visualizza Messaggio
    In flagranza di reato e soltanto per il tempo necessario alla consegna del malvivente al posto di Polizia/caserma CC, più vicino, come ti ha fatto notare mattiaict87.



    Diventerebbe sequestro di persona.
    e questo chi te l ha detto ?!

  9. #29
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    Citazione Originariamente Scritto da Agente PM Visualizza Messaggio
    in merito a ciò..in realtà c'è un dubbio che mi lascia perplesso.... ciò che ha solo limite territoriale è il decreto prefettizio di nomina di Agente di PS e pertanto vi è il porto dell'allarma 24 su 24 sul territorio di competenza.....
    inoltre anche la pqualifica di agente di polizia stradale teoricamente è h24 sul territorio di competenza....
    ma per la qualifica di PG l' art. 57 del CPP dice "le guardie dei comuni quando sono in servizio....." pertanto stando a questo c'è chi sostiene che la qualifica di polizia giudiziaria si attiva quando si ha timbrato il cartellino in entrata e si "disattiva" quando si timbra in uscita..........lo so che è assurdo ma da un'interpretazione letterale si potrebbe evincere ciò, in Piemonte al corso regionale sottolineano proprio tale aspetto.....
    voi cosa ne pensate????????
    In effetti, l'interpretazione letteraria prevede questo, l'attribuzione della funzione nei limiti del servizio.
    Poi ad es. noi nelle procure che abbracciano molti comuni, abbiamo difficoltà a fare spostare sul territorio i Vigili della Sezione.
    In effetti intervine il Procuratore Generale con un suo decreto che gli consente di operare anche in comuni diversi a quello di appartenenza.

  10. #30
    Utenti Storici L'avatar di GIULIUS
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    Citazione Originariamente Scritto da mar1989 Visualizza Messaggio
    e questo chi te l ha detto ?!
    A parte il fatto che hai sconvolto l' opinione che era impostata così:


    VECCHIAGUARDIA: però certo non puoi ammanettarlo come comune cittadino.

    GIULIUS: Diventerebbe sequestro di persona. (riferito ad un' arresto con l' utilizzo di manette da parte di un normale cittadino).


    Prova a leggerti questa FAQ nel sito della Polizia di Stato: http://poliziadistato.it/faq/index/page:9 è riferito ad un quesito che riguarda un' associazione di vigilanza ma può anche essere estesa al comune cittadino, sull' uso delle manette.

    Domanda n. 2107: In un'associazione di vigilanza non armata si possono portare le manette e i lampeggianti di colore blu e segnale acustico sulle autovetture?

    Preliminarmente si osserva che, per quel che concerne le attività per le quali è prevista una licenza di polizia (vigilanza ed investigazione privata) all'atto del rilascio della licenza il Prefetto adotta le prescrizioni necessarie (anche in termini di divieto) ad evitare che nella denominazione degli istituti di vigilanza o investigazione, nel logo o nei contrassegni distintivi degli stessi, dei mezzi utilizzati e delle uniformi del personale, vi siano riferimenti al termine "polizia" (ad es. "polizia privata") o "carabinieri" o altri consimili, ovvero ad attività riservate agli organi di polizia. Analoghe prescrizioni vengono adottate nei confronti di quegli addetti alla vigilanza ittica, venatoria o ambientale, e dei relativi organismi d'appartenenza, cui la legge conferisce eccezionalmente limitate potestà di carattere pubblicistico che, comunque, non possono essere confuse o identificate con le attività di polizia. Con particolare rigore, di conseguenza, si interviene nei confronti di chi, senza neppure munirsi della licenza dell'art.134, svolge attività di vigilanza, per di più usurpando denominazioni, contrassegni o uniformi proprie di organi pubblici. Ciò chiarito, per quel che concerne i dispositivi acustici o luminosi, si sottolinea che l'art.177 del Codice della Strada stabilisce tassativamente che "l'uso del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di Polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi solo per l'espletamento di servizi urgenti e di istituto". Analogamente, per quel che concerne i lampeggianti di colore arancione gli artt. 151 e 153 del Codice della Strada, prevedono che tali dispositivi luminosi si usano "…sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegat i in servizio di scorta tecnica…". Per quanto riguarda poi l'uso della manette si osserva che questo è consentito solo a quei soggetti (ufficiali e agenti di P.G. e P.S.) che dispongono di poteri di intervento e di coercizione fisica.
    Ultima modifica di GIULIUS; 14-09-09 alle 10: 06
    Ex Moderatore Sezioni Carabinieri e Polizia di Stato.

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