Originariamente Scritto da
A_N_T_O_N_Y
Diciamo che, come già espresso da vecchiaguardia, il discorso è abbastanza complesso in quanto la materia non è espressamente discplinata dal codice lasciando ampio spazio all'interpretazione.
Mi spiego meglio: il codice della strada stabilisce come tutti ben sapete all'art. 12 quali sono gli organi che espletano funzioni di polizia stradale sancendo che in via "prioritaria" tali compiti sono espletati dalla specialità di polizia stradale della polizia di stato, il regolamento poi precisa all'art 24 le caratteristiche del segnale distintivo da utilizzare per intimare l'ALT (Paletta) e precisa che l'alt ai veicoli può essere intimato anche con segnale manuale, fischietto o segnale luminoso (comma 4) ma solo se in uniforme, mentre quando si è in borghese bisogna utilizzare il segnale distintivo (paletta) così come previsto dal precedente comma 3 dello stesso articolo.
Infine il comma 5 precisa testualmente " l'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio O PRIVATI è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1".....cioè la PALETTA.
Dall'esame della normativa sopra citata si evince chiaramente che nulla vieta alle amministrazioni di assegnare ai propri operatori in dotazione personale le palette (così come avviene per la quasi totalità delle polizie municipali e per la polizia stradale), ma si evince altresì che nulla vieta ad un operatore a cui non sia assegnata in dotazione personale la paletta di comprarne una "fuori ordinanza" da utilizzare solo in caso di emergenza in quanto il regolamento nel predetto comma 5 dell'art. 24 parla genericamente di "organi di polizia stradale" e non specificatamente di "organi di polizia stradale che hanno in dotazione personale il segnale distintivo".
Quindi in sostanza anche un agente della polizia penitenziaria, un carabiniere, un agente forestale o un finanziere possono tranquillamente acquistare e detenere nella propria autovettura il segnale distintivo dell'amministrazione d'appartenenza per usarlo in casi di emergenza al di fuori dell'orario di servizio in quanto l'obbligo di intervenire per i corpi dello stato è come ben sapete H24!
Ovviamente ben altra cosa son gli ABUSI CHE SONO PUNIBILI SIA DISCIPLINARMENTE CHE PENALMENTE IN ALCUNI CASI.
Un esempio classico di utilizzo fuori servizio del segnale distintivo personale (comprato a proprie spese fuori ordinanza) è quello in cui ci si trova ad assistere ad un incidente stradale e nell'attesa dell'arrivo degli organi di polizia preposti compete ad ogni appartenente alle FF.OO. in virtù delle attribuzioni di polizia stradale (che ricordo sono attribuite in via residuale dal codice a tutti gli ufficiali e gli agenti di pg) regolar il traffico per far si che l'ingombro della strada derivante dall'incidente non arrechi danno o pericolo alla circolazione e che si agevoli in ogni modo l'intervento dei mezzi di soccorso.
Saluti
Antonio
P.S. quanto appena esposto è frutto di discussioni tecnico giuridiche pregresse con vari operatori del settore FF.OO. e di uno studio del C.d.S. ma visto che la tematica è molto interessante soprattutto sotto il profilo tecnico-giuridico mi piacerebbe conoscere un po' tutti i pareri qualificati e non
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