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Discussione: CONOSCERE IL CORPO - Comandante Generale della Guardia di Finanza

  1. #11
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    Messaggio oscurato per aver ripreso tematiche al dì fuori del vero scopo del militariforum quindi NON inerente al topic
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    Ultima modifica di Panteros; 13-03-10 alle 20: 41

  2. #12
    andysan
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    Messaggio oscurato per aver ripreso tematiche al dì fuori del vero scopo del militariforum quindi NON inerente al topic
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    Quello che c'è scritto in questo post, anche se vero in parte, non è attinente alla discussione.
    Ultima modifica di Panteros; 13-03-10 alle 20: 41

  3. #13
    ermesgdf
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    Vi posto una notizia che risale al 3 marzo riguarda la proposta di legge che procede bene in sede parlamentare:

    PROCEDE SPEDITA LA PROPOSTA DI LEGGE BOCCHINO PER UN COMANDANTE GENERALE DALLA GDF. L’ESAME AFFIDATO ALLA COMMISSIONE DIFESA IN SEDE LEGISLATIVA, ASSIEME ALLE PROPOSTE DEGLI ONN. DI PIETRO (IDV) E VANNUCCI (PD) - di Simone Sansoni

    domenica 7 marzo 2010


    PROCEDE SPEDITA LA PROPOSTA DI LEGGE BOCCHINO PER UN COMANDANTE GENERALE DALLA GDF. L’ESAME AFFIDATO ALLA COMMISSIONE DIFESA IN SEDE LEGISLATIVA, ASSIEME ALLE PROPOSTE DEGLI ONN. DI PIETRO (IDV) E VANNUCCI (PD) - di Simone Sansoni

    Il 3 marzo scorso l’aula della Camera ha deliberato a larga maggioranza, con la sola contrarietà dell’Italia dei Valori, di assegnare in sede legislativa alla Commissione Difesa l’esame del disegno di legge n. 3244 volto a consentire la nomina a Comandante Generale di un Ufficiale del Corpo.

    Alla procedura legislativa, che consente di licenziare il testo direttamente in Commissione senza il passaggio all’Aula e che inizierà immediatamente la prossima settimana, si è opposto solo il gruppo dell’Italia dei Valori.
    Contestualmente sono stati assegnati all’esame della Commissione anche due ulteriori progetti di legge sull’argomento; si tratta dei DDL nr. 3254 dell’On. Di Pietro e nr. 864 dell’On. Vannucci (PD), che qui pubblichiamo.

    A giugno sarà posto in congedo il Gen. D'Arrigo, l'attuale Comandante Generale proveniente dai ranghi dell'Esercito; appare quindi probabile che, prima di allora, la proposta venga approvata da entrambi i rami del Parlamento.

    Resoconto stenografico dell'Assemblea
    Seduta n. 293 di mercoledì 3 marzo 2010

    Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 3244.


    PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.
    A norma del comma 1 dell'articolo 92 del Regolamento, propongo alla Camera che la seguente proposta di legge sia assegnata, in sede legislativa, alla IV Commissione (Difesa):
    BOCCHINO ed altri: «Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero» (3244) - Parere delle Commissioni I, III, V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).
    Su tale proposta, a norma dell'articolo 41, comma 1, del Regolamento, darò la parola ad un deputato contro e a uno favore per non più di cinque ciascuno.
    Ha chiesto di parlare contro l'onorevole Donadi. Ne ha facoltà.
    MASSIMO DONADI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione di quest'Assemblea sulla decisione di assegnare in sede legislativa la norma che tende a modificare i criteri di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza, perché si tratta di una scelta estremamente delicata e sensibile dal punto di vista dei poteri riconosciuti dall'ordinamento a tale figura. Credo che questa decisione meriterebbe l'attenzione, oltre che della Commissione, anche di quest'Assemblea, sia per una più collettiva e globale assunzione di responsabilità, sia per un percorso legislativo più attento e compiuto.
    Cercherò di dare una spiegazione e, pertanto, chiederei ai colleghi di prestare qualche minuto di attenzione, perché l'argomento lo merita. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti su alcuni aspetti in particolare.
    Da circa cento anni, lo statuto della Guardia di finanza prevede che il Comandante generale di quel Corpo venga scelto sì attraverso una nomina di carattere politico, perché proviene dal Governo, ma tra i generali di Corpo d'armata appartenenti ad un diverso Corpo e, cioè, al Corpo dell'Esercito.
    La ragione di questa scelta risiede, da un lato, nell'ovvia e comprensibile ricerca di terzietà del comando, perché il Comandante della Guardia di finanza non possa rispondere a logiche altre rispetto a quelle di un equilibrato ed attento esercizio neutrale delle così delicate funzioni; dall'altro lato, risponde alla necessità che egli non sia condizionato dalla pressione... signor Presidente, se potesse cercare di garantire un po' più di silenzio in Aula, le sarei grato.
    PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia...
    MASSIMO DONADI. ... come dicevo, risponde alla necessità che le funzioni del Comandante generale non siano condizionate da gruppi di pressione, fazioni o cordate provenienti dall'interno dello stesso Corpo.
    Si dirà che, di recente, questo Parlamento ha, però, introdotto una modifica legislativa che, per un altro Corpo di polizia, ugualmente di natura militare, come i Carabinieri, ha consentito la scelta del Comandante generale dei carabinieri all'interno del Corpo stesso.
    I poteri della Guardia di finanza, rispetto a quelli del Corpo dei carabinieri, sono ancora più delicati e ancora più sensibili. Infatti, i carabinieri possono svolgere attività di indagine soltanto a fronte di una notizia di reato e, quindi, a seguito di un'iniziativa proveniente dall'autorità giudiziaria. Al contrario, le indagini della Guardia di finanza, attenendo ad attività che non necessariamente configurano reato, ma anche semplice illecito fiscale, tributario o, comunque, alla necessità di appurare comportamenti che riguardano il profilo finanziario delle persone o delle società, rappresentano un potere svincolato da quello di un organo terzo come la magistratura. Inoltre, è un potere che la Guardia di finanza esercita autonomamente e senza il controllo, né l'ingerenza, di organi terzi.
    Da questo punto di vista, secondo noi, unire le due cose - la nomina di provenienza politica da parte del Governo con la nomina di un esponente interno alla Guardia di finanza - crea un mix che rischia veramente di far perdere alla direzione, al Comando della guardia di finanza, anche solo astrattamente, quel carattere di terzietà e di esclusiva garanzia della funzione dell'interesse pubblico che, proprio per la natura e le caratteristiche del Corpo della guardia di finanza, costituisce, in caso di abuso, un rischio veramente di straordinaria gravità.
    Altre ipotesi sarebbero possibili, altre soluzioni sarebbero prevedibili, come quella di un meccanismo automatico che, pur riconoscendo una scelta all'interno della Guardia di finanza, tolga tuttavia discrezionalità al Governo. Tutto questo, però, ci sembra un fatto di tale delicatezza e sensibilità, così come i rischi connessi ci sembrano rischi di tale gravità che, a nostro avviso, affidarne la decisione esclusivamente alle Commissioni, senza il passaggio in Aula e senza l'assunzione di responsabilità dell'intera Assemblea e dell'intero Parlamento, riteniamo sia una scelta grave, sbagliata e molto pericolosa e rischiosa.
    Pertanto, voteremo contro la richiesta di assegnazione a Commissione in sede legislativa e speriamo che l'Assemblea la respinga (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).
    PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a favore l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.
    FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, intervengo solo per dire al collega Donadi che è rimasto un po' indietro con la storia: è dal Duemila che, ad esempio, l'Arma dei carabinieri sceglie tra i generali di Corpo d'armata della stessa Arma dei carabinieri, oltre ai generali di Corpo d'armata dell'Esercito. Non capisco per quale motivo non lo possa fare anche la Guardia di finanza, visto e considerato che vi è un'omogeneità tra le forze dell'ordine, anche tra le Forze armate.
    PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai voti.
    Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 3244.
    (È approvata).
    La Camera approva per 381 voti di differenza.
    Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del Regolamento: è assegnata alla IV Commissione, in sede legislativa, con il parere delle Commissioni I, V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), la proposta di legge Di Pietro ed altri: «Modifiche all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, e all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il Comandante in seconda del medesimo Corpo» (3254), che verte sulla stessa materia;
    è trasferita, altresì, alla IV Commissione, in sede legislativa, con il parere delle Commissioni I e VI, la proposta di legge Vannucci e Zucchi: «Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di nomina e revoca del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza» (864), attualmente assegnata alla medesima Commissione in sede referente e che verte sulla stessa materia.

  4. #14
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    Il Cocer della Guardia di Finanza ha espresso soddisfazione per l'iniziativa del Parlamento che intende introdurre la possibilità che il Comandante Generale delle Fiamme Gialle possa provenire direttamente dal Corpo. "E' un significativo momento nell’evoluzione della Guardia di Finanza e un importante riconoscimento per il ruolo da sempre svolto dal Corpo per la tutela di primari interessi della collettività. Tutti i finanzieri seguiranno con estrema attenzione l’iter del provvedimento, auspicando che il prossimo Comandante Generale sia una Fiamma Gialla - spiega il Cocer in una nota".

    E' un significativo momento nell’evoluzione della Guardia di Finanza, che rafforza ulteriormente il processo riformatore avviato con il decreto legislativo n. 68/2001, il quale ha riscritto i compiti dell’Istituzione rendendola una moderna polizia economico finanziaria. Un importante riconoscimento per il ruolo da sempre svolto dal Corpo per la tutela di primari interessi della collettività" - sottolinea il Cocer delle Fiamme Gialle.
    L’ampia sensibilità mostrata dalle forze presenti in Parlamento, testimoniata dai disegni di legge presentati, è certamente espressiva del rilievo istituzionale che la tematica riveste. Rilievo che certamente caratterizzerà il confronto parlame ntare.

    Tutti i finanzieri seguiranno con estrema attenzione l’iter del provvedimento, auspicando che il prossimo Comandante Generale, il quale sostituirà il Gen. D’Arrigo alla scadenza del suo incarico, sia una fiamma gialla
    ".
    Fonte:NSD
    Ultima modifica di Price89; 23-03-10 alle 18: 33
    Combattere una classe dirigente arrogante, corrotta ed antinazionale è un sacro dovere di ogni cittadino devoto.

  5. #15
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    Ragazzi vi elenco le tre proposte di legge che sono al vaglio del Parlamento per la nomina del prossimo comandante generale, tali norme contengono le modalità di elezione del prossimo comandante e la durata dell'incarico

    Le proposte di legge A.C. 864, A.C. 3244 e A.C. 3254
    Proposta di legge A.C. 864
    L’articolo unico della proposta di legge A.C. 864 (Vannucci) modifica i criteri di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza.

    Attraverso una novella dell’articolo 4 della legge n. 189 del 1959, è stabilito che il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza venga scelto tra i generali di corpo d'armata del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo e sia nominato e revocato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.



    Come già ricordato, attualmente, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza), il Comandante Generale della Guardia di Finanza viene scelto tra i Generali di Corpo d’armata dell’Esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto col Ministro della Difesa.



    Rispetto all’ordinamento vigente, quindi, la proposta di legge C. 864 prevede la scelta del Comandante generale tra i generali di corpo d’armata del Corpo medesimo e sopprime il concerto del Ministro della difesa ai fini della proposta di nomina da parte del Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione vigente non fa inoltre riferimento alla possibilità di revoca del Comandante generale.



    Proposta di legge A.C. 3244


    La proposta di legge A.C. 3244 (Bocchino ed altri) reca disposizioni mirate alla modifica dei criteri di nomina e della durata in carica del Comandante generale della Guardia di finanza, nonché sulla disciplina del rapporto tra il Corpo della Guardia di finanza ed il Ministero della difesa.

    Il comma 1 dell’articolo 1 della proposta in esame prevede, alla lettera a), numero 1,attraverso una modifica al sopracitato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, che il Comandante generale della Guardia di finanza sia scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito e sia nominato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.



    A differenza della proposta di legge C. 864, la proposta di legge C. 3244 consente quindi di nominare Comandante generale anche un generale di corpo d’armata dell’esercito e non prevede, in coerenza con la legislazione vigente, la possibilità di revoca del Comandante generale. Nella proposta di legge C. 864, inoltre non si prevede il concerto con il Ministro della difesa per la proposta di nomina, da parte dal Ministro dell’economia e delle finanze, del Comandante generale, concerto che invece è previsto nella proposta di legge C. 3244, in coerenza con la legislazione vigente.



    E’ altresì introdotto (lettera a), numero 2) ) un ulteriore comma al citato articolo 4, per stabilire che il mandato del Comandante generale ha una durata massima di due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, salvo che nel frattempo il Comandante debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.

    La disposizione prevede altresì che il Comandante sia collocato in congedo, al termine del mandato, e che tale collocamento sia equiparato a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n. 215 del 2001, che attribuisce in questi casi, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio.



    A legislazione vigente, non è previsto alcun limite per il mandato del Comandante generale; anche la proposta di legge C. 864 non indica la durata del mandato.



    Il medesimo comma 1 (lettera b) modifica le forme di collegamento tra il Corpo della Guardia di finanza ed il Ministero della difesa, attraverso la sostituzione del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 189 del 1959.

    Viene stabilito che, per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa, sia assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione, e non di brigata come attualmente previsto, in servizio permanente dell'Esercito.



    Attualmente, infatti, il secondo comma dell’articolo 5 della legge n. 189 del 1959 prevede che, per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito, sia assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.



    Per finalità di collegamento con il Comando generale è poi assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.



    Il comma 2 integra il comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 68 del 2001, prevedendo che, nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo della Guardia di finanza dipenda funzionalmente dal Ministro della difesa.



    L’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza), ha confermato la natura di forza di polizia ad ordinamento militare per il Corpo della Guardia di finanza.

    L’articolo 7 del medesimo decreto legislativo reca disposizioni in materia di concorso alla difesa militare. Il comma 1 attribuisce al Comandante generale la definizione delle modalità generali del concorso del Corpo alla difesa militare, con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta. Restano ferme, secondo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni relative alle attribuzioni del Comandante generale della Guardia di finanza e dei Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, contenute nell’articolo 4, secondo comma, della legge 189 del 1959, e negli articoli 14, 15 e 16 del D.P.R. n. 556 del 1999.

    Il comma 3 dell’articolo 7 autorizza, per l'attuazione di quanto stabilito al comma1, la predisposizione di forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.

    Per la definizione dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza è utile tenere presente anche il già richiamato articolo 1 della legge n. 189 del 1959. In base a tale disposizione il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze (oggi dell’Economia e delle Finanze). Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

    prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

    eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

    vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

    concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

    concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

    eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.



    Il comma 3 modifica e integra alcune disposizioni relative al Comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza contenute nel comma 4 dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 69 del 2001.

    La carica è attribuita, come già previsto, al più anziano in ruolo tra i generali di corpo d’armata in servizio permanente presso il Corpo, ma, qualora l’avente diritto abbia assunto la carica di Comandante generale, l’incarico è assegnato al parigrado che lo segue in ordine di anzianità.

    La novella definisce altresì un limite massimo di un anno alla durata della carica, salvo che nel frattempo il Comandante in seconda debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.



    Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, reca riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del decreto; il comma 4 prevede che il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza più anziano in ruolo assuma la carica di Comandante in Seconda.

    Vengono altresì definiti i compiti del Comandante in Seconda, che è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo, e che, sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attività di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico - amministrativa, svolgendo, altresì, attività propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dei comandi del Corpo.



    Il comma 4 stabilisce che le nuove disposizioni relative alle procedure di nomina ed alla durata del mandato del Comandante generale e del Comandante in seconda della Guardia di finanza acquistano efficacia giuridica a decorrere dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo. Lo stesso comma dispone che, a decorrere da tale data, cessano di produrre effetti le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge n.190 del 1989.



    L’articolo 9 della legge n. 190 del 1989, prevede una durata massima di due anni per la durata della carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza. Qualora alla scadenza dei due anni, l'ufficiale generale non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perché abbia raggiunto i limiti di età, egli è collocato in aspettativa per riduzione di quadri.




    Proposta di legge A.C. 3254


    La proposta di legge A.C. 3254 (Di Pietro ed altri) reca disposizioni mirate alla modifica dei criteri di nomina e della durata in carica del Comandante generale della Guardia di finanza e del Comandante in seconda.



    L’articolo 1 prevede che sia nominato Comandante generale della Guardia di finanza il generale di Corpo d’armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo del medesimo Corpo. La nomina è proposta dal solo Ministro dell’economia e delle finanze, deliberata dal Consiglio dei ministri e formalizzata con D.P.R.



    A differenza della proposta di legge C. 3244, ed in analogia invece con la proposta di legge C. 864, la proposta di legge C. 3254 esclude quindi dalla scelta del Comandante generale i generali di corpo d’armata dell’esercito; rispetto alla proposta di legge C 864 si vincola poi la nomina del comandante generale individuando lo stesso nel generale di Corpo d’armata in servizio permanente effettivo più anziano del medesimo Corpo. Anche la proposta di legge C. 3254, come la proposta di legge C. 3244 e la legislazione vigente, ed a differenza della proposta di legge C. 864, non prevede la possibilità di revoca del Comandante generale. Inoltre, come nella proposta di legge C. 864, e a differenza di quanto previsto dalla proposta di legge C. 3244 e dalla legislazione vigente, non si prevede il concerto con il Ministro della difesa per la proposta di nomina, da parte dal Ministro dell’economia e delle finanze, del Comandante generale.



    L’incarico di Comandante generale ha una durata di un anno, rinnovabile con la stessa procedura di nomina; in caso di non riconferma il Comandante generale è collocato in congedo con le stesse modalità indicate dalla proposta di legge C. 3244.



    La proposta di legge C. 3254 prevede quindi un mandato più breve per il Comandante generale (un anno) di quello previsto dalla proposta di legge C. 3244 (due anni); la proposta di legge C. 864, così come la legislazione vigente, non recano invece alcuna disposizione in merito.



    L’articolo 2 della proposta di legge ha contenuto analogo all’articolo 1, comma 3, della proposta 3244. La disposizione prevede che il Comandante in seconda sia nominato per un periodo di due anni, salvo che non sia nominato, nel frattempo, Comandante generale o non debba cessare dal servizio.



    L’articolo 3 ha contenuto identico al comma 4 dell’articolo 1 della proposta di legge 3244.




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  6. #16
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    personalmente credo che il Comandante della Guardia di Finanza debba essere scelto tra le file dei Generali di C.A. dello stesso corpo, proprio perchè la carriera deve concludersi con il più alto comando.

  7. #17
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    l'iter ha avuto uno stop

    IMPROVVISO RALLENTAMENTO DELL’ITER LEGISLATIVO PER LA NOMINA INTERNA DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA. INTANTO I RADICALI PRESENTANO UNA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE FINALIZZATA ALLA SMILITARIZZAZIONE DEL CORPO

    L’esame delle proposte di legge finalizzate a consentire la nomina di un Comandante Generale della Guardia di Finanza proveniente dagli Ufficiali del Corpo, e non solo dall’Esercito, subisce un relativo rallentamento.

    La Commissione Difesa della Camera, chiamata ad esprimersi direttamente in sede legislativa, ha infatti deciso la costituzione di un Comitato ristretto che esamini le tre distinte proposte di legge assegnate (nn.rr. 864, 3244, 3254), nonostante il parere contrario del Presidente della Commissione, On. Cirielli (PDL), ma col parere favorevole del rappresentante del Governo.

    Nel frattempo si segnala la concomitante presentazione, il 9 marzo 2010, di un nuovo progetto di legge da parte dei Deputati del Partito Radicale che, in controtendenza con le altre proposte provenienti da tutti gli altri gruppi parlamentari, è volto invece alla smilitarizzazione della Guardia di Finanza ed all’istituzione del Corpo della polizia tributaria.

    Pubblichiamo il resoconto della Commissione Difesa ed il testo della proposta di legge nr. 3276 con primo firmatario l’On. Maurizio Turco (Radicali Italiani).
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  8. #18
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    dopo questa approvazione adesso il testo andrà ai rami del parlamento e si dovranno scegliere le modalità di selezione del nuovo comandante. Una grande vittoria per il corpo

    rettifico il messaggio l'ultimo parere era quello della commissione appena sarà disponibili il testo con le procedure di nomina lo posterò. La nomina del comandante è legge effettiva
    Ultima modifica di Ermesgdf; 27-05-10 alle 23: 49
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  9. #19
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    Molto bene.
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  10. #20
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    ecco qui il testo approvato con modificazioni, si aspetta la pubblicazione in gu oltre che la conoscenza del prossimo comandante generale




    Normativa per la nomina del nuovo comandante gdf
    Ultima modifica di Ermesgdf; 28-05-10 alle 01: 06
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