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Citazione:
Originariamente Scritto da
Kojak
Grazie!
Dunque, venendo al caso da te prospettato, bisogna premettere che il peculato è un reato proprio, vale a dire che il soggetto agente deve rivestire determinate qualità (nel nostro caso, quella di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio). Ciò che deve fare riflettere non è tanto la pena (di per sé comunque alta) ma soprattutto la sanziona accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che, nei casi più lievi, diventa temporanea.
Ciò premesso, il regolamento di disciplina è molto chiaro nell'indicare come conseguenza la destituzione di diritto (cioè adottata d'ufficio dall'amministrazione) in casi elencati tassativamente. Tra essi figura proprio il peculato (art. 8 lett. a DPR 737/81). In tale articolo non si fa riferimento ad alcuna "tenuità del fatto" né ad altre circostanze attenuanti che, se anche applicate nell'irrogazione della sanzione penale, non rilevano ai fini di quella disciplinare (che è atto amministrativo).
Quindi e impossibile che si scenda a sospensione?
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Citazione:
Originariamente Scritto da
Kmh
Quindi e impossibile che si scenda a sospensione?
Non conoscendo nei dettagli la vicenda, in questa sede è assolutamente impossibile prevedere qualsiasi esito.
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Buongiorno a tutti, vorrei porre un quesito sulla riabilitazione. Nel corso degli anni mi sono stati inflitti 2 richiami scritti e per ognuno mi sono stati decurtati 2 punti dal rapporto informativo. Quindi dal 43 di partenza (anno 2006), sono passato a 41 (mantenuto costante per anni, fino alla successiva disciplina) e quindi a 39. Voto rimasto costante fino al 2015 perché il Dirigente del Reparto dove prestavo servizio era quello che mi ha comminato le sanzioni, poi per un sinistro stradale, il rapporto informativo è stato redatto dal ministero fino al mio rientro in servizio nel 2014. Ora sto attendendo i 2 anni consecutivi con la valutazione di ottimo per avvalermi dell'istituto della riabilitazione. Alcuni colleghi mi hanno detto di precisare nella domanda che vengano resi nulli tutti gli effetti delle sanzioni, in modo che i punti tolti con le sanzioni disciplinari mi vengano riassegnati. Ho fatto un po' di ricerche, ma l'unica fonte che mi dà speranza per questo, è sul sito di un Sindacato che, effettivamente, nell'esporre un facsimile della domanda, fa riferimento a questo. Però non ho trovato nè precedenti, nè giurisdizione in merito. Mi sapete dire qualcosa in più?
Grazie
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Buongiorno. L'istituto della riabilitazione disciplinare si basa sull'art. 87 del DPR 3/1957 ed è esperibile su richiesta dell'interessato. Responsabile del procedimento è la Direzione Centrale per le Risorse Umane in cui è delegato un funzionario dal Capo della Polizia. Il succitato art. 87 recita:
“Trascorsi due anni dalla data con cui fu inflitta la sanzione e sempre che l’impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di “ottimo”; possono essere resi nulli gli effetti della stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall’impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza si questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.”
Era stato predisposto anche un fac-simile per la domanda, fac-simile che riporto per praticità:
AL MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
R O M A
Il/La Sottoscritto/a______________________________________________ , nata/o a _______________________ il____________, residente a ____________________ Via ___________________in servizio presso ________________________ con la qualifica di _________________della Polizia di Stato,
propone
ISTANZA DI RIABILITAZIONE
(ex. Artt.87 D.P.R. 10.01.1957 n.3; 31 D.P.R. 25.10.1981 n..737)
In riferimento al provvedimento amministrativo nr._______________ del ____________ emesso dal/la __________________________________ notificato il ___________, attraverso il quale (Ufficio) ________________di _____________ infliggeva la sanzione disciplinare di __________________
premesso che
1. Con provvedimento del ___________ notificato il _________, (Ufficio) _____________________ infliggeva, all’odierna istante, la sanzione disciplinare ___________________________
2. dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare sono trascorsi ________ anni;
3. negli anni successivi alla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, lo/la scrivente ha riportato la qualifica di “ottimo”, come emerge dai rapporti informativi e giudizi complessivi;
4. l’art.87 del D.P.R. 10.01.1957 n.3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), la cui applicazione al caso esposto viene ammessa dal richiamo operato dall’art.31 del D.P.R. 25.10.1981 n.737, recita: “Trascorsi due anni dalla data con cui fu inflitta la sanzione e sempre che l’impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di “ottimo”; possono essere resi nulli gli effetti della stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall’impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza si questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.”
Per tutto ciò premesso ed esposto, lo/a scrivente
CHIEDE
Che l’Autorità adita, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Commissione di disciplina di cui all’art.87 del D.P.R. 10.01.1957 n.3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), voglia
IN VIA PRELIMINARE:
ACCERTARE l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dell’istituto della riabilitazione ex all’art.87 del D.P.R. 10.01.1957 n.3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), richiamato dall’art.31 del D.P.R. 25.10.1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti)
IN VIA PRINCIPALE:
A) CONCEDERE LA RIABILITAZIONE ex all’art.87 del D.P.R. 10.01.1957 n.3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), richiamato dall’art.31 del D.P.R. 25.10.1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti)
B) RENDERE NULLI gli effetti della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento amministrativo del _____________ notificato il _____________ dalla Questura ___________
C) MODIFICARE in meglio i giudizi complessivi riportati dal (grado nome e cognome) ___________________________________ dopo la sanzione ed in conseguenza di questa, ex all’art.87 del D.P.R. 10.01.1957 n.3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), richiamato dall’art.31 del D.P.R. 25.10.1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicure za e regolamentazione dei relativi procedimenti).
D) DISPORRE che gli organi preposti provvedano ex lege alle cancellazioni, trascrizioni ed annotazioni negli atti matricolari dell’impiegata/o
Va da sé che vige il principio di singola istanza per singola sanzione disciplinare, non potendosi instaurare un unico contraddittorio cumulativo per le varie sanzioni riportate.
Il fatto che non si trovi molto materiale on line è perché l'istituto della riabilitazione è poco conosciuto dal personale che pertanto non vi fa ricorso con frequenza.
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Perfetto, grazie. A questo punto devo ricorrere con due distinti procedimenti. Ma devo attendere la conclusione del primo procedimento o posso presentare le due istanze separatamente ma contemporaneamente?
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Citazione:
Originariamente Scritto da
umpalumpa
Perfetto, grazie. A questo punto devo ricorrere con due distinti procedimenti. Ma devo attendere la conclusione del primo procedimento o posso presentare le due istanze separatamente ma contemporaneamente?
Ritengo sia percorribile la seconda strada poiché i due requisiti da rispettare sono unicamente il biennio sia dall'inflizione della sanzione sia dal conseguimento della valutazione di ottimo.
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