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http://www.secoloditalia.it/2017/10/...e-un-disastro/
http://www.quotidianoentilocali.ilso...?uuid=AE79mt7C
https://it.businessinsider.com/lital...ili-del-fuoco/
http://www.primadanoi.it/news/abruzz...rocratici.html
W il Corpo Forestale dello Stato
Ridiamo dignità a questa discussione riguardante la storia del Corpo Forestale dello Stato, senza farla infangare da persone che la usano per sapere se hanno diritto o meno a 2 giorni di licenza, che si dimostrano semplici dipendenti statali e indegni di essere gli eredi del Corpo Forestale dello Stato, altrimenti non si permetterebbero di usare la questa discussone sulla storia del CFS, per inteteressi personali.
Oltre ad essere off topic.... è veramente vergognoso.
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Giusto per la cronaca, il topic sulla storia del Glorioso CFS è questo http://www.militariforum.it/forum/sh...oria-del-C-F-S ;)
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Giustissimo sasygrisù, ho fatto confusione.
Sicuramente non è la discussione adatta per chiedere informazioni sui giorni di licenza che spettano o meno a un appartente all' Arma dei Carabinieri; esistono altre sezioni su questo forum riguardanti l'Arma dei Carabinieri, oltre ovviamnte ai canali ufficiali presenti nell' amministrazione dell'interessato.
Rivolgersi a quest'ultima opzione rappresenta sicuramente una scelta più ragionevole e matura, per un sottufficiale dei Carabinieri.
Comunque penso che questa discussione dovrebbe essere chiusa, visto che il CFS non esiste più da oltre un anno, ed unita alla discussione sulla storia del CFS.
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1) Ad essere off topic sei tu, visto che la storia del Corpo è trattata su un'altra discussione, non su questa.
2) Se la mia domanda andava posta su un'altra discussione, chiedo scusa a tutti; comunque questo lo stabiliscono eventualmente i moderatori, non certo tu.
3) La questione che ho posto è di evidente interesse per parecchie persone, come dimostra il fatto che recentemente è stata emanata una nota del COCER che chiede all'Amministrazione di fare chiarezza proprio su questo punto.
4) Se c'è qualcosa di vergognoso non è la mia domanda, ma la disparità di trattamento che si è creata in materia di licenze a seconda della Provincia o Regione in cui si lavora.
5) I canali ufficiali di cui parli sono proprio quelli che ho interpellato prima di scrivere qui e che non hanno saputo darmi una risposta certa. Ma evidentemente hai risposto senza aver letto bene ciò che ho scritto o, se lo hai letto, non sei stato in grado di comprenderlo. Forse faresti bene a prestare maggiore attenzione.
5) Le licenze non sono un privilegio ma sono un diritto costituzionale, rappresentano una necessità ed un sacrosanto riconoscimento per chi si dedica tutti gli altri giorni all'Amministrazione ed ha bisogno di dedicarsi alla propria famiglia. Non vedo nulla di vergognoso nel chiedere di sapere, senza lagnarsi, di quanti giorni si dispone.
6) Se c'è qualcuno che ha dimostrato di essere un "semplice dipendente statale" come dici tu, sono gli addetti agli uffici amministrativi o i loro superiori che non hanno affrontato e risolto una questione che crea una grave disparità ed un forte pregiudizio nei confronti di centinaia di colleghi, che hanno tutto il diritto di chiedere chiarezza su un argomento simile.
7)Se non hai nulla di utile da dire sull'argomento, ritengo che faresti meglio a evitare di rispondere e lasciarlo a fare a chi ha la competenza, la voglia e la gentilezza di farlo, evitando tu di infangare una discussione utile con le tue considerazioni personali di cui probabilmente non importa niente a nessuno.
8) Non permetto a un "montagna" qualsiasi, che non sa nulla della mia storia personale e familiare, dell'impegno con cui mi dedico al lavoro e delle ore che regalo all'Amministrazione senza nemmeno segnare gli straordinari, spinto esclusivamente dal desiderio di far funzionare al meglio il mio Ufficio, di darmi del "indegno". Credo che faresti bene a scusarti ed a prestare maggior attenzione in futuro prima di esprimere giudizi del genere nei confronti di chiunque e, a maggior ragione, nei confronti di chi non conosci minimamente.
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Per ogni chiarimento, sentitevi in pvt. Ricordo che il flame non è ammesso.
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Riconosco di aver ecceduto, senza motivo, nei giudizi; soprattutto non dovevo permettermi di espremire giudizi personali che possono risultare lesivi della personalità e offesivi.
Porgo le mie sincere scuse a calgac.
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Ragazzi ma nel caso in cui la corte costituzionale dichiara illegittima la legge Madia i vincitori dei concorsi dell arma “ ruolo forestale “ che fine farebbero ?
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Citazione:
Originariamente Scritto da
Davilla
Ragazzi ma nel caso in cui la corte costituzionale dichiara illegittima la legge Madia i vincitori dei concorsi dell arma “ ruolo forestale “ che fine farebbero ?
Il ruolo forestale rimane perché è un ruolo dell'Arma, a prescindere da tutto, quindi non c'entra nulla con la legge Madia. Al più agli ex forestali transitati potrebbe essere data possibilità di uscire dal comparto sicurezza. Ma sono tutte ipotesi campate per aria.
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Citazione:
Originariamente Scritto da
Vinfer
Il ruolo forestale rimane perché è un ruolo dell'Arma, a prescindere da tutto, quindi non c'entra nulla con la legge Madia. Al più agli ex forestali transitati potrebbe essere data possibilità di uscire dal comparto sicurezza. Ma sono tutte ipotesi campate per aria.
Come dici è vero, nel senso che ogni scenario, oggi, è solo ipotetico. Ma mi permetto di dire però che il ruolo forestale nell'Arma è nato con la legge Madia. Prima non esisteva. Quindi non sarebbe scontata la sua esistenza/persistenza qualora la Corte Costituzionale smontasse gran parte di quella legge.
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Citazione:
Originariamente Scritto da
arat
Come dici è vero, nel senso che ogni scenario, oggi, è solo ipotetico. Ma mi permetto di dire però che il ruolo forestale nell'Arma è nato con la legge Madia. Prima non esisteva. Quindi non sarebbe scontata la sua esistenza/persistenza qualora la Corte Costituzionale smontasse gran parte di quella legge.
Per chiarire questo aspetto occorre sapere quali sono gli effetti delle sentenze della Consulta.
<<La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l’abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l’annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l’abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l’annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc. Pertanto, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima deve essere disapplicata con effetti ex nunc o con efficacia ex tunc, a seconda che tale diversa efficacia nel tempo della dichiarazione di incostituzionalità discenda dalla natura o dal contenuto della norma illegittima, oppure dalla portata del precetto costituzionale violato o dal diverso grado di contrasto tra quest’ultimo e la norma di legge, ovvero, infine dalla natura del rapporto sorto nel vigore della norma successivamente dichiarata incostituzionale. Fuori delle ipotesi, aventi carattere di eccezionalità, in cui essa travolge tutti gli effetti degli atti compiuti in base alla norma illegittima, la dichiarazione di incostituzionalità (avuto riguardo al precetto costituzionale violato, alla disciplina dettata dalla norma riconosciuta costituzionalmente illegittima e alla natura del rapporto disciplinato da quest’ultima) comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti>> (Cass. Civ., sez. III, 11-04-1975, n. 1384).
<Il principio d’irretroattività costituisce regola generale dell’ordinamento giuridico, assumendo però rango costituzionale solo in riferimento alle norme penali incriminatrici ed alle altre norme di carattere afflittivo. Ne consegue che anche gli atti amministrativi non possono avere, a livello tendenziale ed in applicazione del principio di legalità, forza retroattiva, salva espressa previsione di legge derogatoria; in tale eccezionale ipotesi tuttavia vanno preservati: a) le posizioni soggettive dei terzi; b) la preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l’emanazione dell’atto fin dalla data alla quale si vogliono far risalire gli effetti; c) i fatti già avvenuti in epoca anteriore>> (Cons. St., sez. IV, 30-03-1998, n. 502).
Questo significa, in pratica, che una legge, ancorché dichiarata incostituzionale, continua ad esplicare i suoi effetti per quei rapporti costituitisi prima della sentenza della Corte Costituzionale per un principio che viene definito “di legalità”.
IN SINTESI: O la Consulta dichiara espressamente che la legge delega, o in alternativa il decreto delegato, devono intendersi "cancellati" e la normativa previgente ritorna istantaneamente in vigore (il caso eccezionale cui accenna la prima sent. cit.), oppure li dichiarerà incostituzionali (tra l'altro occorrerà vedere se in tutto od in parte) e lascerà tutto così com'è rimettendo al legislatore di trovare una soluzione (che dovrà avere, quale unico vincolo, quello di rispettare le osservazioni della Corte)! Ovviamente, neanche a dirlo, l'ipotesi più consueta è la seconda.