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Utilizzo dell'uniforme
Salve a tutti, vi porgo una domanda alla quale, nonostante abbia fatto qualche ricerca, non sono riuscito a dare una risposta: per un collezionista di uniformi dei carabinieri, munito quindi di licenza prefettizia che autorizza l'acquisto e la detenzione delle suddette, è consentito farsi fotografare e pubblicare le foto con la divisa sui social??
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Non è possibile. La licenza per collezione autorizza l’acquisto e l’esposizione di capi militari, ma non dà la possibilità di indossarli. Il solo fatto di ingenerare confusione sulle qualità giuridiche possedute dalla persona ritratta in foto è condizione sufficiente per costituire usurpazione di titolo.
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Fino a quando però un social network è assimilabile al "pubblico"?
Art, 498 C.P.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi (1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.
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La giurisprudenza al riguardo è naturalmente in fase evolutiva, ma le sentenze già pronunciate (una delle quali ha riguardato proprio un mio “cliente”) sono state concordi nell’individuare nei social network le stesse caratteristiche di un luogo pubblico ove chiunque può accedere. Il termine “piazza virtuale” è stato preso sic et simpliciter come definizione di ambiente avente le stesse caratteristiche di una piazza reale, in cui la visione di una persona in uniforme offre una percezione immediata del titolo connesso. Di qui l’estensione della fattispecie di usurpazione.
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Capisco, anche se l'attribuirsi un falso titolo sui social non genera un danno reale come nel pubblico vero, o almeno credo
Citazione:
Originariamente Scritto da
Kojak
...pronunciate (una delle quali ha riguardato proprio un mio “cliente”) sono state concordi...
Cliente in che senso?
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Ne denunciai uno circa tre anni fa. Fu condannato.
Tra l’altro, trattandosi di un reato contro la fede pubblica, la condanna comporta la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza su tre quotidiani a tiratura nazionale scelti dal giudice, con nome cognome e tuttecose......
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Capisco...ti spiacerebbe spiegarmi dettagliatamente la fattispecie?
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Citazione:
Originariamente Scritto da
francescofs
Capisco...ti spiacerebbe spiegarmi dettagliatamente la fattispecie?
I reati contro la fede pubblica sono contenuti nel Titolo VII del codice penale e ricomprendono una vasta gamma di fattispecie che spaziano dall’introduzione e spenditi di denaro falso al falso in atti e alle false attestazioni sulle proprie qualità personali. Sono quasi tutti reati puniti con un’ammenda, anche se nei casi più gravi è ancora possibile l’arresto. Alla base di tutte le fattispecie vi è la tutela della fede pubblica, vale a dire della fiducia comunemente accordata da tutti i consociati verso oggetti o persone che rappresentano lo Stato in tutte le sue articolazioni.
Nel caso de quo, la fiducia accordata verso un’uniforme e verso chi la indossa è una prerogativa innata in tutte le popolazioni. Nell’era moderna, con i social network così invasivi, per il cittadino comune che vede una persona in uniforme è praticamente impossibile capire se egli sia effettivamente un pubblico ufficiale o no. Inoltre la foto, opportunamente adattata, può essere usata anche per il confezionamento di documenti falsi, aprendo così la strada a ulteriori e ben più gravi ipotesi di reato. Si aggiunga inoltre che i ministeri dell’interno e della difesa hanno dato direttive stringenti che vietano ai propri appartenenti i c.d. selfie in uniforme. Ecco perché i collezionisti autorizzati sono sottoposti a prescrizioni specifiche che consentono ad esempio di esibire le uniformi indossate solo da manichini o comunque in situazioni tali da non ingenerare confusione negli spettatori. Le rivisitazioni storiche, con i figuranti in carne ed ossa, sono sottoposte a loro volta a specifiche autorizzazioni prefettizie che contengono le altrettanto specifiche disposizioni per il caso concreto. Ecco perché il pubblicare sui social una foto in divisa senza essere stato autorizzato a indossarle costituisce ipotesi di reato di usurpazione di titolo.
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Sono d'accordo ma non credo che un individuo che voglia produrre documenti falsi per finalità delittuose pubblichi nel contempo immagini in uniforme che potrebbero costituire una prova a suo discapito, viceversa la fiducia indirizzata ad un'uniforme prescinde l'appartenenza ad un corpo dello Stato di colui che la indossa, ad esclusione dei casi in cui questo vada poi a deturparla coi fatti o con le parole; è chiaro che se pubblico una foto in divisa e ci scrivo a -fuoco i poliziotti- genero una certa confusione da parte di chi la guarda. Caso diverso sarebbe invece quello di indossarla in pubblico. La cosa sinceramente non mi appare del tutto chiara
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Per semplificare:
- francescofs si veste da carabiniere, si fotografa e posta le foto sul suo profilo pubblico di un noto social;
- ciccillo cacace e altri 400 suoi “amici virtuali” (che non lo conoscono di persona nè sanno che lavoro fa) lo credono effettivamente un appartenente all’Arma, anche se lui non si è apertamente qualificato;
- francescofs è già passibile di denuncia.
La confusione non è in ciò che scrivi sotto la foto. La confusione è sul fatto se tu sia o no un carabiniere.