Sedi CFS in fase di trasferimento ai VVF
Calabria:
Serra San Bruno (VV)
Campania:
Montesarchio (BN), San Marco dei Cavoti (BN), Piedimonte Matese (CE), Sarno (SA)
Lazio:
Rieti
Lombardia:
Curno (BG)
Liguria:
Borghetto di Vara (SP)
Marche:
Arcevia (AN)
Piemonte:
Casale Monferrato (AL), Ovada (AL), Mondovì (CN)
Toscana:
Castel del Piano (GR)
Orbetello (GR)
Cecina (LI)
Umbria:
Amelia (TR)
Veneto:
Bassano del Grappa (VI)
Puglia:
Cassano delle Murge (BA)
Schema di decreto sul “servizio antincendio boschivo” articolo 9 del decreto legislat
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e in relazione al trasferimento dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi e delle relative risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie, disciplina:
a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;
b) l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le Direzioni regionali;
c) l’attivazione del Servizio antincendio boschivo in relazione alle risorse effettivamente trasferite dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale;
2. Il presente decreto disciplina, altresì, la riorganizzazione del servizio aereo del Corpo nazionale in relazione al trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al comma 1, nonché per dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Art. 2
Servizio antincendio boschivo
1. Per l’espletamento delle competenze di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è istituito il Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale, di seguito denominato Servizio AIB, articolato in uffici centrali e territoriali.
2. Il Capo del Corpo nazionale, anche in qualità di autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale, fornisce direttive e indirizzi agli uffici centrali e territoriali del Servizio AIB.
Art. 3
Organizzazione centrale del Servizio AIB
1. Nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, sono individuati i seguenti uffici centrali dirigenziali del Servizio AIB:
a) Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico:
- Ufficio pianificazione e coordinamento del Servizio AIB, con il compito di effettuare la pianificazione e il coordinamento operativo delle attività del Servizio AIB e di definire le linee guida in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri;
b) Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali:
- Ufficio mezzi, materiali e attrezzature AIB, con il compito di assicurare l’approvvigionamento delle risorse strumentali necessarie alla lotta attiva antincendi boschiva, ad esclusione dei mezzi aerei.
Art. 4
Organizzazione territoriale del Servizio AIB
1. L’organizzazione territoriale del Servizio AIB è articolata a livello regionale. Il direttore di ogni Direzione regionale ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominate Direzioni regionali, è responsabile delle relative attività di coordinamento e individua, nell’ambito della propria direzione, le unità, anche di livello non dirigenziale, preposte alle attività di pianificazione e coordinamento operativo. A tal fine in ogni Direzione regionale è istituito l’Ufficio servizio AIB. All’Ufficio servizio AIB è assegnato, di norma, il dirigente referente per il soccorso pubblico e le colonne mobili regionali.
2. In ciascuna regione, con provvedimento del Capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore regionale, sono individuate le sedi territoriali del Corpo nazionale nelle quali è articolato a livello provinciale il Servizio AIB. In prima applicazione, tale individuazione è, altresì, effettuata anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
3. L’assetto organizzativo del Servizio AIB può essere, altresì, rimodulato anche in considerazione di eventuali accordi o convenzioni con le Regioni.
4. I Direttori regionali operano in attuazione delle direttive e degli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili e nell’ambito degli accordi di programma e delle convenzioni con le Regioni.
Art.5
Compiti dell’Ufficio servizio AIB
1. L’Ufficio servizio AIB, in relazione a quanto previsto dall’articolo 4 e sulla base delle risorse disponibili:
a. assicura la partecipazione alle strutture di coordinamento regionali;
b. pianifica ed organizza, in concorso con la Regione, le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri e coordina l'impiego operativo dei gruppi di volontariato antincendio nell’ambito di quanto previsto dagli accordi con le Regioni;
c. collabora con le Regioni per le attività previste dalle legge 21 novembre 2000, n 353, ivi comprese le attività di cui all’articolo 8 della medesima legge;
d. attua, nel rispetto della regolamentazione e della pianificazione previste dalla Direzione centrale per la formazione, la formazione e l’addestramento del personale del Corpo nazionale nel settore AIB, nonché la formazione e l’addestramento del volontariato AIB o di altri soggetti inseriti nei sistemi AIB regionali, nell’ambito di quanto previsto dagli accordi con le Regioni;
e. provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati sugli incendi boschivi.
2. Le attività dei Centri Operativi Antincendio Boschivo (COAB) sono integrate, nei limiti delle risorse disponibili, nelle Sale operative delle Direzioni regionali potenziate ove necessario; tali attività possono anche essere svolte nell’ambito delle Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP) delle Regioni se previsto dagli accordi.
3. Le attività dei Nuclei operativi speciali (NOS) sono integrate, nei limiti delle risorse disponibili, nell’organizzazione territoriale del Corpo nazionale e dipendono, per le attività operative e tecnico amministrative di supporto, dai Comandi territorialmente competenti.
4. Presso la sede del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento di Protezione Civile, il personale trasferito dal Corpo forestale dello Stato integra il personale del Corpo nazionale presente presso tale struttura ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
5. Le Sezioni staccate del Centro Operativo Aereo del Corpo forestale dello Stato trasferite al Corpo nazionale costituiscono nuovi Reparti volo del medesimo Corpo nazionale, con esclusione della Sezione staccata di Roma-Ciampino che confluisce nel Centro Aviazione. Le attività dei nuovi Reparti volo sono integrate nell’organizzazione aeronautica del Corpo nazionale e dipendono dalle Direzioni regionali territorialmente competenti.
Art.6
Formazione, ricerca e studio per la lotta AIB
1. L’attività di formazione, e quella di ricerca e di studio per la lotta attiva agli incendi boschivi, sono svolte, rispettivamente, dagli Uffici servizio AIB istituiti presso la Direzione regionale per la Calabria e presso la Direzione regionale per la Lombardia, sulla base degli indirizzi stabiliti, rispettivamente, dalla Direzione centrale per la formazione e dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Art.7
Organico del Servizio antincendio boschivo.
1. In prima applicazione, le dotazioni organiche degli Uffici di cui agli articoli 3 e 4, indicate nella tabella A del decreto 19 agosto 2016 n. 177, sono assegnate secondo l’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. All’aggiornamento della ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art.8
Sedi di servizio
1. Le sedi di servizio del Corpo forestale dello Stato trasferite al Corpo nazionale sono inserite nell’articolazione territoriale del Corpo nazionale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.
Art. 9
Riorganizzazione del Servizio aereo ed aeroportuale
1. Per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, in coerenza con i principi di organizzazione aeronautica e di sicurezza del volo indicati nel decreto del Ministro dell’interno 10 dicembre 2012, e in attuazione degli articoli 744 e 748 del codice della navigazione aerea, nell’ambito del Dipartimento, il servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale è riorganizzato nei seguenti uffici dirigenziali:
a. Ufficio regolazione aeronautica e certificazione e sorveglianza aeroportuale, per lo svolgimento delle funzioni di regolazione operativa e tecnica della componente aerea ed aeroportuale del Corpo, posto in posizione di staff al Capo del Corpo nazionale;
b. Ufficio sicurezza volo e qualità, addestramento e standardizzazione, per la promozione e l’attuazione delle politiche di sicurezza e di addestramento del personale del Servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale, posto in posizione di staff al Direttore centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico;
c. Ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso aeroportuale, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e direzione del servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale, inserito nella Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico, a sua volta articolato nei seguenti uffici:
1. Ufficio gestione operativa della flotta aerea e soccorso aeroportuale, per l’organizzazione, gestione e impiego operativo della flotta aerea del Corpo e per assicurare l’organizzazione e lo sviluppo del servizio di salvataggio e lotta antincendio negli aeroporti;
2. Ufficio gestione tecnica della flotta aerea, per le attività di gestione e coordinamento dell’aeronavigabilità e della manutenzione della flotta aerea del Corpo nazionale;
3. Ufficio gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea e del soccorso aeroportuale, per assicurarne la gestione delle attività tecnico-contrattuali.
2. Al fine di consentire l’istituzione degli uffici di cui al comma 1, tenuto conto di quelli già esistenti e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, sono soppressi i seguenti uffici:
a) Ufficio attività ispettiva aeroportuale e portuale presso l’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento;
b) Ufficio del dirigente referente della prevenzione e sicurezza tecnica presso le Direzioni regionali Campania, Piemonte e Lazio.
Art. 10
Norme finali
1. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato negli accordi e nelle convenzioni con le Regioni per i settori di competenza, nei limiti delle risorse disponibili e previo consenso formale delle parti, che possono anche ridefinire i termini degli stessi accordi e convenzioni.
2. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato nella partecipazione agli organismi internazionali in tema di lotta agli incendi boschivi.
3. In prima applicazione, nelle Direzioni regionali Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana, all’Ufficio servizio AIB è assegnato un Dirigente AIB.
4. Con decreti del Ministro dell’interno, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono definiti i nuovi incarichi di funzione e le relative declaratorie per gli uffici dirigenziali di cui agli articoli 3, 4 e 8, e si provvede, altresì, alla graduazione dei medesimi incarichi di funzione, ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
5. I successivi aggiornamenti delle disposizioni organizzative delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco adottate dal presente decreto sono disposte ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Il presente decreto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.