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Il questore può disporre ammonimento anche se viene a conoscenza da soggetti diversi dalla vittima di fatti coerenti alla fattispecie di maltrattamenti. Non gli si richiede di avere la certezza processuale nè la prova del reato, semplicemente indizi e fatti seri del reato o di comportamenti prodromici al reato, tali da giustificare l'adozione del provvedimento, mirando a neutralizzare il rischio che si realizzi la fattispecie criminosa. Lo standard probatorio quindi è molto diverso fra ammonimento (provv. amministrativo) e il processo penale.
Quindi:
1) Segnalazione (non si richiede denuncia della vittima)
2) Acquisiti fatti idonei a indiziare il destinatario di condotte anche solo prodromiche ai maltrattamenti (percosse, lesioni, ingiurie ecc).
3) Sentite le persone interessate
4) Ammonimento
Sulla procedibilità d'ufficio non ho ben capito la domanda... L'ammonimento è un provvedimento amm. quindi viaggia su binari diversi rispetto all'eventuale processo penale. Ben potrebbe (anzi è il suo momento naturale) disporsi ammonimento in totale assenza di procedimento/processo penale.
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Una persona mi ha riferito:
"Sono vittima di stalker, i carabinieri mi hanno detto che dovevo sporgere querela, ma onestamente non volevo perché prima o poi avrebbe saputo nome e cognome mio. Allora ho contattato uno della polizia che si occupa di stalking e ha preso targa della sua auto, questo è sparito."
Scusate, ma legalmente cosa può aver fatto questo poliziotto? Sono molto perplesso
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Legalmente niente, anche perché una denuncia/segnalazione di stalking va sviluppata coi dovuti crismi (storico degli eventi, messaggi, telefonate, eventuali denunce pregresse o annotazioni di p.g., etc). Che poi questo Poliziotto abbia contattato l'intestatario della targa e l'abbia informalmente avvertito di quanto sarebbe potuto scaturire dal suo presunto comportamento da stalker, l'ha fatto a rischio e pericolo non solo suo, ma anche della p.o.
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Buongiorno a tutti.
Vorrei togliermi un dubbio in merito ad un intervento. Centrale operativa ci manda in un comune X in quanto Tizio Caio ha tentato di lanciarsi dal balcone ed il fratello lo sta trattenendo. Giungiamo sul posto, e Tizio Caio è molto agitato e trattenuto dal fratello. Dopo aver inveito contro di noi ed essersi calmato, arriva il 118 (Per la precisione ambulanza di soli soccorritori, senza medico), da cui si fa controllare ma rifiuta il trasporto.
Chiedo al personale del 118 di mandare un automedica, per valutare un eventuale TSO/ASO, e in un primo momento mi viene riferito "Eh ma senza ordinanza del sindaco non si può", dopo aver spiegato che era una situazione di emergenza territoriale, e che basta una prima proposta del medico del 118 e una seconda proposta del medico di pronto soccorso, mi viene riferito "La mia centrale operativa dice che comunque non ci sono gli estremi" e non fa venire l' automedica nemmeno per una valutazione.
Solo io la vedo sbagliata come procedura?
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La procedura è infatti sbagliata.
La centrale operativa del 118 ha l'obbligo di attivare le strutture competenti per una prima valutazione del caso finalizzata all'ottenimento dell'ASO. Se il medico dell'emergenza (leggi automedica) non può, si deve interessare la guardia medica o anche un medico internista che è abilitato a effettuare una simile valutazione.
Domanda: e se dopo il rifiuto del 118 di attivare gli organi competenti Tizio Caio si fosse suicidato?
Valuterei eventualmente un'annotazione segnalando la cosa alla Procura della Repubblica al fine di capire se il comportamento dell'operatore del 118 ravvisa gli estremi di omissione in atti d'ufficio, rivestendo in quel momento la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. In subordine valuterei anche una segnalazione al responsabile del 118 per una censura a livello disciplinare.
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Citazione:
Originariamente Scritto da
Kojak
La procedura è infatti sbagliata.
La centrale operativa del 118 ha l'obbligo di attivare le strutture competenti per una prima valutazione del caso finalizzata all'ottenimento dell'ASO. Se il medico dell'emergenza (leggi automedica) non può, si deve interessare la guardia medica o anche un medico internista che è abilitato a effettuare una simile valutazione.
Domanda: e se dopo il rifiuto del 118 di attivare gli organi competenti Tizio Caio si fosse suicidato?
Valuterei eventualmente un'annotazione segnalando la cosa alla Procura della Repubblica al fine di capire se il comportamento dell'operatore del 118 ravvisa gli estremi di omissione in atti d'ufficio, rivestendo in quel momento la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. In subordine valuterei anche una segnalazione al responsabile del 118 per una censura a livello disciplinare.
Qui c'è anche mancanza di conoscenza delle procedure da parte degli operatori sanitari. Perché un TSO/ASO d'urgenza non necessita di alcuna ordinanza del Sindaco. Basta una prima proposta di un medico del 118/guardia medica per attivare la procedura.
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Non mi è nemmeno chiaro quanto mi ha detto l'operatore del 128. "Ma quindi il TSO volete attivarlo voi come carabinieri?".
"Sbaglio" o è una procedura SANITARIA che attiva il medico? Noi al massimo possiamo richiedere l'ausilio dell'automedica o della guardia medica.
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Diciamocela senza giri di parole: ogni volta che si parla di ASO/TSO ognuno scarica la patata bollente in mano a qualcun altro!
I sanitari non si prendono responsabilità giocandosela tra specialisti, al grido "non mi compete!"
Le forze di polizia non hanno formalmente alcuna potestà di intervento, limitandosi al necessario contenimento di intemperanze o tentativi di autolesionismo.
Intanto, nel mezzo, il paziente viene lasciato in un limbo istituzionale.
A fare da contorno a questa situazione, i molti casi di ASO finiti in tragedia, per cui oggi nessuno si vuole esporre in prima persona: trattandosi di un problema di ordine sanitario, a fare le pulci al discorso non dovrebbe nemmeno competere alle forze di polizia l'intervento "fisico" sul paziente.
Con l'introduzione dell'ASO (che nella teoria avrebbe dovuto semplificare le procedure) in realtà tutto si è complicato maledettamente proprio perché nessuno si vuole assumere le proprie responsabilità.
Quando ero in Volante, non sai le litigate che mi sono fatto con certi dottorini.....
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Citazione:
Originariamente Scritto da
Kojak
Diciamocela senza giri di parole: ogni volta che si parla di ASO/TSO ognuno scarica la patata bollente in mano a qualcun altro!
I sanitari non si prendono responsabilità giocandosela tra specialisti, al grido "non mi compete!"
Le forze di polizia non hanno formalmente alcuna potestà di intervento, limitandosi al necessario contenimento di intemperanze o tentativi di autolesionismo.
Intanto, nel mezzo, il paziente viene lasciato in un limbo istituzionale.
A fare da contorno a questa situazione, i molti casi di ASO finiti in tragedia, per cui oggi nessuno si vuole esporre in prima persona: trattandosi di un problema di ordine sanitario, a fare le pulci al discorso non dovrebbe nemmeno competere alle forze di polizia l'intervento "fisico" sul paziente.
Con l'introduzione dell'ASO (che nella teoria avrebbe dovuto semplificare le procedure) in realtà tutto si è complicato maledettamente proprio perché nessuno si vuole assumere le proprie responsabilità.
Quando ero in Volante, non sai le litigate che mi sono fatto con certi dottorini.....
Concordo.
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Un soggetto trovato in possesso di arma da fuoco NON militare.
Applicate l'articolo 699 C.P. (Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.) o l'articolo 12 della Legge 497 del 1974 (Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da a )?